Cassazione Penale, Ordinanza n. 05337/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di condanna irrevocabile per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico o documento assimilato, ex art. 483 c.p. Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p., sostenendo in sostanza che il reato sarebbe stato abrogato o comunque che la condanna dovesse essere rimossa. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che la fattispecie incriminatrice non fosse stata abrogata. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha contestato tale decisione, ma dalle motivazioni richiamate emerge che le doglianze erano in realtà rivolte contro il merito della condanna già definitiva, e non contro un effettivo caso di abolizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la revoca ex art. 673 c.p.p., osservando che il reato di cui all'art. 483 c.p. non risultava abrogato. Ha inoltre affermato che l'istituto della revoca per abolizione del reato richiede una verifica meramente ricognitiva della perdita di efficacia della norma incriminatrice, mentre eventuali vizi della condanna di cognizione dovevano essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e, in difetto, restano coperti dal giudicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 673 c.p.p.
La revoca della sentenza di condanna è ammessa solo quando la norma incriminatrice sia stata abrogata o comunque abbia perso efficacia; il giudice dell'esecuzione non può riesaminare vizi di merito della condanna definitiva.
art. 483 c.p.
Il reato contestato nella sentenza di condanna non è risultato abrogato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca ex art. 673 c.p.p. presuppone una vera e propria abolitio criminis o comunque la perdita di efficacia della norma incriminatrice; non è uno strumento per contestare la correttezza della condanna definitiva.
- Il giudice dell'esecuzione svolge un controllo ricognitivo sulla sopravvenuta caducazione del precetto penale, non può sostituirsi al giudice della cognizione per rimettere in discussione accertamenti di fatto o di diritto già coperti da giudicato.
- I vizi del giudizio di cognizione devono essere dedotti con i mezzi di impugnazione previsti contro la sentenza di merito; se non coltivati tempestivamente, restano sanati dal giudicato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza ordinaria è la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di esonero.
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