Cassazione Civile, Ordinanza n. 24893/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto nei confronti di una società assicurativa per il pagamento di somme asseritamente dovute in relazione a una polizza denominata "Investimento etico - Assicurazione a premio unico e tasso di interesse predeterminato con opzione cedola annuale", comprendenti il capitale investito e cedole di interessi non corrisposte. La società propose opposizione sostenendo che il contratto fosse inesistente perché predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, privo di poteri rappresentativi, e chiese di chiamare in causa l'agente per la manleva. In primo grado l'opposizione fu accolta e venne rigettata la domanda del contraente; in appello, invece, fu ritenuta l'inesistenza del contratto ma venne accolta la domanda risarcitoria ex art. 2049 c.c. nei confronti della compagnia, con condanna solidale della società e dell'agente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha esaminato d'ufficio le questioni preliminari di procedibilità e ammissibilità: ha ritenuto procedibile il ricorso quanto alla notifica della sentenza, ma ha accolto l'eccezione di inammissibilità per difetto di prova del potere rappresentativo del procuratore speciale che aveva conferito la procura al difensore, non essendo stata prodotta la procura notarile originaria né comunque consentito il controllo della legittimazione del delegante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità relativa alla notifica telematica della sentenza impugnata, perché la ricorrente aveva depositato tempestivamente l'attestazione di conformità richiesta. Ha però accolto l'eccezione di inammissibilità per difetto di prova della legittimazione del procuratore speciale che aveva rilasciato la procura per il ricorso per cassazione, poiché la procura notarile non era stata prodotta né risultava nel fascicolo, impedendo al giudice di legittimità di verificare il potere rappresentativo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
art. 9, commi 1-bis e 1-ter
La mancanza dell'attestazione di conformità nella copia analogica della sentenza notificata via PEC non determina improcedibilità se ricorrono le condizioni individuate dalle Sezioni Unite e se la parte ha depositato tempestivamente la necessaria attestazione di conformità.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2
Il disconoscimento della conformità della copia informale all'originale rileva ai fini della verifica della procedibilità del ricorso.
art. 2049 c.c.
È richiamato come titolo della domanda riconvenzionale/di responsabilità extracontrattuale accolta in appello nei confronti della società per il fatto dell'agente.
art. 372 c.p.c.
Il deposito di nuovi documenti in cassazione richiede il rispetto delle regole sul contraddittorio, che non risultavano osservate per la visura societaria prodotta con la memoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
La memoria depositata non sanava il difetto di prova del potere rappresentativo né consentiva, da sola, il contraddittorio sul documento prodotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata attestazione di conformità della copia analogica della sentenza notificata via PEC non comporta automaticamente improcedibilità se la parte ricorrente deposita tempestivamente la necessaria attestazione o se la controparte non contesta la conformità secondo le regole richiamate.
- Quando la procura per il ricorso per cassazione è rilasciata da un procuratore speciale di una società, il giudice di legittimità deve poter verificare la legittimazione del soggetto che ha conferito la procura; se la procura notarile originaria non è prodotta né comunque reperibile nel fascicolo, il ricorso è inammissibile.
- La successiva produzione di documenti volta a dimostrare il potere rappresentativo non sana il vizio se non è rispettato il contraddittorio sulle produzioni nuove e se la parte controinteressata non è posta in condizione di interloquire.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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