Cassazione Civile, Ordinanza n. 14987/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da una società nei confronti di una azienda sanitaria regionale e accolta in primo grado per Euro 272.860,56 oltre accessori e spese. La Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale dell'azienda sanitaria sia l'incidentale dell'altra società intimata, confermando la condanna. In cassazione l'ente ricorrente, prima della decisione, ha depositato memoria dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse perché, a seguito di un accordo stragiudiziale tra le parti, sarebbe venuta meno la ragione del contendere, precisando che l'accordo avrebbe riguardato la definizione transattiva delle vertenze e il pagamento già intervenuto in altro giudizio tra le medesime parti.
La decisione
La Corte ha rilevato che il deposito della memoria non integra, di per sé, una valida rinuncia al ricorso, ma può essere valorizzato come fatto idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere. Poiché le parti intimate non hanno svolto difese e risultava sopravvenuto il difetto di interesse alla trattazione, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, ritenendo che, trattandosi di inammissibilità non originaria, non ricorressero le condizioni per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 380-bis comma 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
Massime di principio
- Il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, quando dipenda da una definizione stragiudiziale della controversia, può condurre alla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere.
- Il mero deposito di una memoria con la quale la parte dichiari di non avere più interesse non equivale automaticamente a rinuncia valida al ricorso, ma può essere apprezzato dal giudice come elemento probatorio della sopravvenuta cessazione dell'interesse processuale.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la declaratoria di inammissibilità non sia originaria ma sopravvenga per eventi esterni che eliminano l'interesse alla decisione.
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