Cassazione Penale, Sentenza n. 7962/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: (i) vizio di motivazione apparente e mancata indicazione del quid pluris idoneo a ricondurre all'imputato la sostituzione delle targhe dell'autovettura rubata, con conseguente mancata prova dell'elemento psicologico richiesto per il reato di riciclaggio (art. 606, comma 1, lett. e) e c) c.p.p.; (ii) nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa rinnovazione dell'avviso di conclusione indagini ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. dopo la regressione del procedimento, atteso che l'imputazione era stata sostanzialmente mutata con l'introduzione del fatto storico nuovo consistente nella sostituzione delle targhe e nello scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha rilevato l'infondatezza: l'eccezione sull'omessa rinnovazione dell'avviso era stata sollevata in udienza preliminare ma non è stata coltivata nel giudizio di primo grado, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; inoltre la giurisprudenza consolidata prevede che la rinnovazione dell'avviso non sia obbligatoria salvo che non sussista un "quid novi" che giustifichi diversa calibrazione della difesa. Sul primo motivo ha confermato che la motivazione dei giudici di merito non era apparente: risultavano elementi indicativi (testimonianza di Dorinel Mocanu, appartenenza delle targhe all'autovettura della moglie, comportamenti della moglie che ha rimandato agli accertamenti al marito, la contiguità tra imputato e titolare delle targhe) che giustificavano la ritenuta riconducibilità all'imputato dell'apposizione delle targhe e la prova dell'elemento psicologico. La condanna di quattro anni di reclusione e 8.000 euro di multa è stata dunque confermata e il ricorrente condannato alle spese, con condanna anche ex art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione: consente la censura per insufficiente o contraddittoria motivazione relativa all'attribuzione del fatto all'imputato. La Corte ha valutato il dedotto vizio e lo ha ritenuto infondato alla luce degli elementi probatori richiamati
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiama la nullità per violazione delle norme sul procedimento; invocato in relazione alla mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis. La Corte ha ritenuto che la contestazione non fosse assistita da diritto alla rinnovazione se non era intervenuto un quid novi rilevante e che inoltre l'eccezione non era stata coltivata in primo grado
art. 415-bis c.p.p.
Disciplina l'avviso della conclusione delle indagini e le facoltà di difesa correlate. La Corte ha ricordato che la rinnovazione dell'avviso non è dovuta dopo regressione del procedimento salvo sopravvenuto quid novi che imponga una diversa calibrazione della difesa
art. 521, comma 2 c.p.p.
Riguarda la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che, in caso di regressione, non impone di regola la rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis se non sussiste un quid novi
art. 521-bis c.p.p.
Richiamato nel percorso processuale (riferimento all'udienza preliminare e agli adempimenti connessi); la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme procedurali correlate alla fase dell'udienza preliminare
art. 180 c.p.p.
Norma sulla sanatoria delle nullità: la Corte ha ritenuto che l'omessa deduzione successiva dell'eccezione in primo grado abbia determinato la sanatoria dell'eventuale nullità relativa
art. 648-bis c.p.
Norma sostanziale sul reato di riciclaggio: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mera detenzione di un bene alterato non è sufficiente a configurare il delitto se non vi sono elementi che ricondurranno l'alterazione al detentore; qui però i giudici di merito hanno ritenuto presenti elementi idonei a tale riconduzione
art. 533, comma 1 c.p.p.
Richiamata la regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio': la Corte ha spiegato che l'affermazione secondo cui 'non vi sono alternative' va intesa alla luce dell'onere di provare oltre ogni ragionevole dubbio e non come accettazione di mere possibilità astratte
art. 97 d.lgs. 285/1992
Norma sul carattere identificativo della targa per la circolazione dei veicoli: richiamata a supporto della doglianza e della ricostruzione giuridica relativa all'alterazione delle targhe quale comportamento idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza del veicolo
art. 616, comma 1 c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese di lite in cassazione: applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali
Massime di principio
- Nel reato di riciclaggio consistente in apposizione di targhe di altro veicolo, la mera detenzione del bene con targhe alterate non è sufficiente: è necessario che emergano elementi (quid pluris) che colleghino l'alterazione o la manipolazione all'imputato, anche in concorso.
- La Corte di cassazione controlla sia la valutazione logico-giuridica della motivazione che la presenza di contraddizioni manifeste: una motivazione che spiega i punti probatori rilevanti e ricava una inferenza logica è difficilmente annullabile come 'apparente'.
- In caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari non sempre è necessaria la rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis: la rinnovazione è dovuta solo se è intervenuto un vero 'quid novi' che avrebbe imposto all'imputato di calibrare diversamente la difesa.
- L'omessa deduzione o mancata coltivazione di eccezioni procedurali nelle successive fasi processuali può determinare la sanatoria della nullità, ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; le eccezioni rilevanti vanno fatte valere tempestivamente e riproposte in giudizio quando necessario.
- La formula 'non vi sono alternative' usata dai giudici va interpretata alla luce dell'onere della prova 'oltre ogni ragionevole dubbio': significa che le alternative sono solo astrattamente ipotizzabili ma prive di riscontro fattuale, non che esista un divieto di considerare ipotesi alternative in assoluto.
- Per la difesa, quando l'imputazione cambia in modo sostanziale rispetto ai fatti originariamente contestati (in particolare con nuovi elementi fattuali che incidono sull'elemento psicologico), è strategico sollevare subito l'esigenza di atti integrativi o della rinnovazione dell'avviso per evitare limitazioni delle facoltà difensive.
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