Sentenza n. 1068/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 344/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, il 19.3.2025, all’esito del procedimento n. RG. 2044/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica e condannato il Ministero all'attivazione dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 344/2025, notificata al Ministero il 24 marzo 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto di una ricorrente al beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di 1.000 euro, e dell'altra per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di 1.500 euro. A fronte del perdurante inadempimento dell'Amministrazione, è stata domandata la dichiarazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso è stato depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione ai sensi degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, poiché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza azionata, nonché la mancata esecuzione delle relative statuizioni. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento; il relativo onere probatorio grava sull'Amministrazione debitrice. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali stanziamenti e le operazioni contabili, senza che l'insufficienza dei fondi di bilancio o della disponibilità di cassa possa impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario alle docenti beneficiarie.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'articolo 87, comma 3, c.p.a., per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato con l'articolo 45, comma 1, c.p.a. ai fini della verifica della ricevibilità del ricorso depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale, l'azione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando il titolo giudiziale è stato notificato all'Amministrazione, è passato in giudicato e non risulta eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alle statuizioni del titolo e assegnare un termine per l'adempimento.
- L'Amministrazione che eccepisca o sostenga l'avvenuto adempimento di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato deve fornire la prova del pagamento; la mera costituzione formale in giudizio non è sufficiente.
- In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere anche gli atti contabili e organizzativi necessari al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario da parte della pubblica amministrazione.
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