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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04669/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta dall'agente della riscossione per far dichiarare inefficaci verso di esso due compravendite del 2014 aventi ad oggetto la cessione della proprietà superficiaria per 25 anni di due impianti fotovoltaici. L'attore sosteneva che gli atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale del debitore, rimasto privo di altri beni agevolmente aggredibili, e che il terzo acquirente conoscesse il pregiudizio in ragione dei rapporti personali e societari tra le società, della mancata integrale corresponsione del prezzo e della sproporzione tra valore dei beni e corrispettivo. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò. In cassazione le società hanno dedotto: violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115, 183 e 2697 c.c., sostenendo che l'attore avrebbe dovuto contestare specificamente le loro difese sulla buona fede, sulla congruità del prezzo, sulla finalità industriale delle cessioni, sulla natura e sul valore dei beni e sulla presunta malversazione di un dirigente; nullità della sentenza per motivazione apparente sull'eventus damni; nullità o omesso esame per difetto di motivazione sulla scientia damni del debitore, deducendo che i debiti fiscali sarebbero stati occultati da un dirigente infedele e sarebbero emersi solo dopo; violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2901 c.c. per uso di presunzioni asseritamente insufficienti a provare la consapevolezza del pregiudizio, sia in capo al debitore sia in capo al terzo acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le difese delle convenute integravano mere contestazioni dei presupposti della revocatoria e non fatti estintivi, modificativi o impeditivi che imponessero una specifica contestazione dell'attore ex art. 115 c.p.c.; ha inoltre ricordato che il giudice può comunque valutare autonomamente la veridicità dei fatti anche non contestati. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato l'eventus damni nel mutamento qualitativo del patrimonio, consistente nella sostituzione di diritti reali su beni immobili con denaro, idonea a rendere più difficile il soddisfacimento del credito; ha aggiunto che spetta al debitore dimostrare l'adeguatezza del patrimonio residuo. Ha respinto congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo, qualificandoli in parte come richiesta di riesame del merito e in parte come censure infondate: la Corte d'appello aveva esaminato le difese sulla scientia damni, applicando il principio per cui il credito tributario sorge ex lege col presupposto impositivo, la conoscenza del debito può presumersi in presenza di imposte dichiarate e non versate, e la consapevolezza del pregiudizio può essere provata per presunzioni gravi, precise e concordanti anche a carico del terzo acquirente. Le circostanze valorizzate in appello (rapporti coniugali, comunanza di sede, pregressa partecipazione societaria) sono state ritenute idonee a fondare la presunzione di partecipazione alla frode. Le spese di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria ordinaria; l'eventus damni può consistere anche in un mutamento qualitativo della garanzia patrimoniale e la scientia damni può essere provata anche per presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; il debitore, una volta allegato l'atto dispositivo pregiudizievole, deve dimostrare l'adeguatezza del patrimonio residuo.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti allegati dall'attore; non impone all'attore una contestazione a catena delle mere difese del convenuto.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti come norma processuale violata nella fase di contraddittorio e allegazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; una motivazione sintetica ma comprensibile e coerente è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo ritualmente allegato; non consente un nuovo giudizio sul merito.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la scientia damni e la participatio fraudis possono esserne desunte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio revocatorio, il principio di non contestazione non obbliga l'attore a replicare specificamente a tutte le deduzioni difensive del convenuto quando queste si risolvano in mere contestazioni dei presupposti dell'azione e non in fatti impeditivi, modificativi o estintivi autonomamente rilevanti.
  • L'eventus damni può sussistere anche senza depauperamento quantitativo del patrimonio, essendo sufficiente un mutamento qualitativo che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, come la sostituzione di beni agevolmente aggredibili con denaro.
  • Una volta allegato dal creditore un atto dispositivo potenzialmente pregiudizievole, spetta al debitore dimostrare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a garantire il credito.
  • La scientia damni del debitore e la partecipazione fraudolenta del terzo possono essere provate per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito conserva un ampio apprezzamento sulla loro idoneità.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla scientia damni in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
  • In materia di crediti tributari, il credito sorge ex lege al verificarsi del presupposto impositivo, anche se l'accertamento formale è successivo all'atto dispositivo, e la conoscenza del debito può presumersi quando le imposte risultino dichiarate e non versate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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