Sentenza n. 710/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 699 del 29 agosto 2025, sul ricorso RG n. 244/2025, notificata all’Amministrazione in data 5.9.2025, non appellata e passata in giudicato, che, in accoglimento del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti e ai documenti amministrativi opposto dal Comune di Bosa sull’istanza del ricorrente, ha condannato l’Ente locale a “[...] consentire al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza di accedere alla documentazione richiesta nelle forme e nei modi dal medesimo ritenuti più utili al soddisfacimento del proprio interesse”, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 699 del 29 agosto 2025, che aveva ordinato al Comune di consentire l’accesso a specifici documenti amministrativi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Sardegna n. 699 del 29 agosto 2025, non appellata e passata in giudicato, con la quale il Comune di Bosa era stato condannato a consentire, entro trenta giorni dalla notificazione, l’accesso alla documentazione richiesta. Dopo la notificazione della sentenza e la successiva nota del 6 settembre 2025, con cui aveva precisato di voler estrarre copia dei certificati di trasmissione via PEC dell’ordinanza sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2024, del certificato di pubblicazione dell’ordinanza e della nota comunale relativa alla richiesta di abbattimento delle alberature, il ricorrente ha lamentato la persistente inerzia dell’amministrazione. Il Comune di Bosa non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo incontestata la mancata ottemperanza del Comune alla sentenza passata in giudicato. A fronte della persistente inerzia dell’amministrazione, ha disposto l’esecuzione sostitutiva mediante la nomina del Prefetto di Sassari quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, previa verifica del perdurante inadempimento. Il compenso del commissario è stato liquidato in 300 euro, posto a carico del Comune e da corrispondere dopo l’esecuzione dell’incarico. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, che consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione della sentenza mediante, tra l’altro, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa passata in giudicato impone all’amministrazione un obbligo puntuale di consentire l’accesso a documenti e l’amministrazione rimane inerte dopo la notificazione della decisione, il ricorrente può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del comando giudiziale.
- La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione intimata, non costituita nel giudizio di ottemperanza, consente al giudice di ritenere incontestata la persistente inosservanza della sentenza.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza amministrativa, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche appartenente a un’amministrazione statale diversa, attribuendogli facoltà di delega e fissando un termine per l’adempimento sostitutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del commissario ad acta può essere liquidato anticipatamente dal giudice e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, con pagamento successivo all’esecuzione dell’incarico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →