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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33279/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto della Hard Computer s.r.l., del reato di bancarotta documentale ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., per aver sottratto e/o tenuto irregolarmente i libri e le scritture contabili, impedendone la ricostruzione patrimoniale. Il ricorso in Cassazione articolava tre censure: (1) insufficiente e generica motivazione e carenza probatoria sul ruolo di amministratore di fatto; (2) vizio per incertezza dell'imputazione fra le due ipotesi di bancarotta documentale previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 (occultamento/distruzione vs. tenuta irregolare) e mancanza del dolo specifico; (3) omissione nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura chiedeva una rivalutazione non consentita delle prove (valutazione di merito) e inoltre era generica; ha confermato che la Corte d'Appello aveva valutato complessivamente elementi idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto (testimonianza della commercialista Renne, disponibilità materiale della contabilità da parte del ricorrente, ingiustificato aumento del fatturato, denunzia/querela del precedente amministratore, mancata consegna al curatore). Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva individuato la responsabilità per l'occultamento/non consegna dei documenti e, specularmente, per la irregolare tenuta delle scritture; il dolo specifico è stato logicamente desunto dall'intento di occultare le anomalie contabili e dalla denuncia di smarrimento ritenuta strumentale. Il terzo motivo è inammissibile perché non proposto in grado d'appello (art. 606, comma 3 c.p.p.) e non trattandosi di pena illegale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta documentale)

    La Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi relativa all'occultamento/omessa consegna dei libri e scritture contabili e, in via consequenziale, anche la tenuta irregolare; il dolo specifico è desumibile dall'intento di occultare anomalie contabili e da comportamenti strumentali (denuncia di smarrimento inattendibile)

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone)

    Richiamato in imputazione ma la modifica del "ruolo" (amministratore di fatto vs. amministratore di diritto) non altera la sostanza dell'accusa se la condotta contestata resta la stessa

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso come riferimento procedurale rispetto all'imputazione, richiamato ma senza effetti decisivi nella motivazione della Corte di Cassazione

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che il mutamento del ruolo dell'imputato non viola l'art. 521 se la condotta contestata rimane la stessa e se non sussiste cambio sostanziale dell'accusa

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla mancata fissazione della durata delle pene accessorie, poiché quella censura non era stata proposta in sede d'appello

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se costituiscono un riesame degli elementi di fatto
  • Per configurare l'amministratore di fatto il giudice valuta l'insieme delle circostanze (possessione e gestione della contabilità, rapporti con clienti/fornitori/banche, testimonianze di professionisti, aumento ingiustificato del fatturato, precedenti denunce) e non una singola prova isolata
  • Quando l'imputazione riporta ipotesi alternative di reato (es. occultamento vs. irregolare tenuta delle scritture), la Corte può ritenere integrata una delle ipotesi e desumere il dolo specifico anche da condotte indirette (occultamento, denuncia di smarrimento ritenuta strumentale); l'incertezza formale dell'imputazione non sempre impedisce la condanna se la fattispecie concreta è sufficientemente specificata
  • Questioni relative alla durata delle pene accessorie devono essere sollevate già in sede d'appello per poter essere esaminate in Cassazione, salvo che ricorra la ipotesi di pena illegale (superamento dei limiti edittali)
  • Un ricorso in Cassazione privo di prospettazione specifica e dettagliata delle ragioni di diritto è facilmente dichiarabile inammissibile o manifestamente infondato; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni come la somma alla Cassa delle ammende

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