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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento - delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - A-42 - Scienze e tecnologie meccaniche, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 06/11/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 08/11/2024; - AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 06/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 15/11/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 14/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 23/10/2024; - A-37 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 22/11/2024; - A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 17/10/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 22/10/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 02/12/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 28/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 23/10/2024; - A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 17/10/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 30/10/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 12/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 02/12/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/11/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 12/11/2024; - ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/10/2024; - B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/11/2024; - B-18 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 10/10/2024; - A-46 - Scienze giuridico-economiche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 26/11/2023; - AJ56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE), esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 25/11/2024; - A-11 - Discipline letterarie e latino, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 13/10/2024; - A-13 - Discipline letterarie, latino e greco, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 13/11/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 15/10/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 25/11/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 12/11/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 11/10/2024; - A-41 - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 29/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 27/11/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 29/11/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 13/11/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 15/10/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 09/10/2024; - A-46 - Scienze giuridico-economiche, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 26/11/2024; - A-27 - Matematica e Fisica, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 31/10/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 19/11/2024; - A-51 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 31/10/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 29/11/2024; - AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 17/10/2024; - B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 03/12/2024; - A-13 - Discipline letterarie, latino e greco, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 13/11/2024; - AB56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CHITARRA), esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 28/10/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 11/10/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 28/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 02/12/2024; - AK56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (SAXOFONO), esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 31/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 29/11/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 05/11/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR UMBRIA in data 21/11/2024; - B-20 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 23/10/2024; - quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; - quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, •all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; •all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; - del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, •all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; •all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; - del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; - del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado; Per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;

Giustizia amministrativa202413847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per docenti, nonché disposizioni regolamentari e bandi nella parte in cui limitano le graduatorie ai vincitori e i contingenti dei posti banditi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato numerose graduatorie regionali e per classi di concorso del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, contestando che fossero formate esclusivamente con i candidati rientranti nel numero dei posti banditi. Hanno inoltre impugnato, in via derivata e quali atti presupposti non immediatamente lesivi, il decreto ministeriale n. 326 del 2021, il decreto ministeriale n. 205 del 2023, il decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e il decreto dipartimentale n. 78 del 2024, nella parte in cui sarebbero stati interpretati come ostativi alla formazione e pubblicazione di un ulteriore elenco graduato comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove, con indicazione dei punteggi e possibile utilizzazione per le assunzioni conseguenti a rinunce o all’eventuale ampliamento dei posti. È stata altresì proposta domanda di condanna, anche in forma specifica, delle amministrazioni all’adozione degli atti necessari alla pubblicazione e utilizzazione di tale elenco. Il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità relativi alla proposizione del ricorso in forma collettiva, sottolineando che il ricorso collettivo costituisce una deroga alla regola per cui ciascun titolare di una posizione giuridica deve agire individualmente e può essere ammesso soltanto entro limiti stringenti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha deciso definitivamente sull’ammissibilità del ricorso. Rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del gravame collettivo, il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per il deposito di memorie sulla questione di rito. Ha quindi disposto gli incombenti processuali conseguenti e rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. La decisione è pertanto interlocutoria e non contiene alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure concernenti le graduatorie, la disciplina concorsuale, il numero dei posti o la domanda di condanna.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale avviso alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna, anche in forma specifica

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda di condanna proposta dai ricorrenti, ma non viene esaminata nel merito nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce una deroga al principio secondo cui ciascun titolare di un interesse meritevole di tutela deve proporre una domanda individuale e, pertanto, è soggetto a limiti stringenti di ammissibilità.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile questione di rito, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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