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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’annullamento e/o nullità - delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 30/10/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 68125/2024, per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado), per la regione Campania, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; - nonché delle graduatorie di merito regionali pubblicate sul sito istituzionale in data 12/11/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 71649/2024, per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado), per la regione Campania, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; 3. nonché della graduatoria di merito rettificata in data 13/12/2024 per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado) per la regione Campania e del relativo decreto di approvazione n. 81283/2024, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; - nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente; - nonché di ogni eventuale provvedimento con riferimento alle anzidette graduatorie, a firma dell’USR Campania, avente ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie a causa delle rinunce dei vincitori, nella parte in cui non è contemplata l’odierna ricorrente; - nonché degli esiti riconosciuti alla ricorrente a seguito della valutazione, nonché dei verbali, delle griglie di valutazione e di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo. - nonché dei decreti, con i quali sono state nominate le Commissioni Giudicatrici per le classi A048 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado); - nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente. - nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; - nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; - nonché del Dm n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto le procedure di immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati; - ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; - del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 15. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 16. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; - del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante. Per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di merito regionali per le classi di concorso A048 e A049 Campania anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie ed altresì ai fini del riconoscimento dell’abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso, nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo del titolo di abilitazione conseguito all’estero in attesa di riconoscimento. Per la condanna dell’amministrazione a pubblicare le graduatorie di merito in favore della ricorrente anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere alla ricorrente l’abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso, nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo del titolo di abilitazione conseguito all’estero in attesa di riconoscimento.

Giustizia amministrativa202414041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito regionali e relativi decreti di approvazione per le classi di concorso A048 e A049, nella parte in cui non includono la ricorrente, nonché gli atti della procedura concorsuale e il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per l'abilitazione conseguita all'estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie di merito regionali relative al concorso docenti disciplinato dal d.m. n. 205/2023, per le classi A048 e A049 nella regione Campania, comprese le successive rettifiche, gli scorrimenti e gli atti presupposti della procedura concorsuale. Ha chiesto l'annullamento o la declaratoria di nullità degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie, al riconoscimento dell'abilitazione quale docente che avrebbe superato tutte le prove concorsuali e all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per il titolo di abilitazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, nonché la condanna delle amministrazioni alla pubblicazione delle graduatorie rettificate e al riconoscimento dei predetti benefici. Dal testo emerge che la ricorrente ha dedotto, in particolare, l'omessa inclusione in graduatoria nonostante l'elevato punteggio conseguito nelle prove concorsuali e il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per l'abilitazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto che il ricorso fosse relativo a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha quindi disposto la conversione del rito, fissando una nuova udienza compatibile con i termini speciali applicabili. Ha ordinato la notifica del ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, qualificati come parti necessarie ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni. Poiché il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria interessata, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione. Ai fini della decisione, ha inoltre ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare entro trenta giorni una relazione dettagliata, chiarendo le ragioni della mancata inclusione della ricorrente tra i vincitori, anche dopo gli scorrimenti, nonostante il punteggio prospettato come particolarmente elevato, nonché le ragioni del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per l'abilitazione. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 6 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    art. 12 bis, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022

    La disposizione è applicata quale base del rito speciale relativo alle controversie concernenti procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; il comma 4 è richiamato per individuare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento competente quali parti necessarie.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.

    Richiamato nell'ambito degli adempimenti processuali disposti dal giudice, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.

    Richiamato nell'ambito degli adempimenti relativi alla notificazione e all'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa rientra nell'ambito applicativo del rito speciale previsto per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve adeguare il rito e fissare il prosieguo nel rispetto dei termini speciali previsti dalla disciplina applicabile.
  • Nel giudizio soggetto all'art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, il contraddittorio deve essere instaurato anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento competente per il PNRR e le politiche di coesione, quali parti necessarie.
  • Quando l'impugnazione riguarda una graduatoria concorsuale e il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria e autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione.
  • Ai fini della decisione su una contestazione relativa alla mancata inclusione in una graduatoria concorsuale e al mancato riconoscimento di un punteggio, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulle ragioni della valutazione e dell'esclusione, quando tali circostanze richiedano specifici chiarimenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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