Sentenza n. 341/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - della comunicazione prot. n. 6386 del 26 febbraio 2025, inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna a Dren Solare 12 S.r.l., avente ad oggetto l’improcedibilità dell’istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico denominato “GREEN AND BLUE ABBA CORENTE”, della potenza di 19.779,700 MW localizzato nel Comune di Sassari (SS); - ove occorrer possa, del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024; - nonché di ogni ulteriore atto rispetto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; con i motivi aggiunti del 6 agosto 2025: - della comunicazione prot. n. 15175 del 23 maggio 2025 inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna a DRen Solare 12 S.r.l. avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico Oggetto: denominato “GREEN AND BLUE ABBA CORENTE” della potenza di 19.779,700 kWp ubicato in località "Abba Corente” nel Comune di Sassari (SS)". Proponente: DREN SOLARE 12 S.r.l.– Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 11/23. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza; - ove occorrer possa, del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024; - nonché di ogni ulteriore atto rispetto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione regionale di improcedibilità e successiva conferma dell'improcedibilità e archiviazione dell'istanza per il rilascio del PAUR relativo a un impianto agrivoltaico, nonché, in via eventuale, il d.m. 21 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato un'istanza per l'avvio del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Sassari. Dopo una prima sospensione del procedimento fondata sulla legge regionale n. 5/2024, dichiarata costituzionalmente illegittima, la Regione aveva riavviato il procedimento ma, sulla base della legge regionale n. 20/2024, aveva comunicato l'improcedibilità dell'istanza e successivamente ne aveva confermato l'archiviazione. Gli atti regionali ritenevano automaticamente irrealizzabile il progetto perché qualificato come impianto di grande taglia localizzato in un'area dichiarata non idonea dalla disciplina regionale. Con il ricorso principale e i motivi aggiunti la società ha dedotto l'illegittimità unionale e costituzionale della disciplina regionale e degli atti applicativi, contestando in particolare il divieto assoluto e automatico di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, unica base normativa degli atti impugnati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 184 del 2025, aveva dichiarato illegittima tale disposizione per contrasto con l'art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, all'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e allo Statuto speciale della Sardegna. Secondo il quadro normativo richiamato dalla Corte costituzionale, l'individuazione regionale delle aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto, aprioristico e automatico. La Regione deve invece esaminare concretamente, nel procedimento amministrativo, la compatibilità del singolo impianto con le caratteristiche e il regime giuridico dell'area, sotto i profili urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e altri pertinenti. Poiché gli atti regionali avevano fatto discendere dalla mera classificazione dell'area come non idonea l'automatica improcedibilità dell'istanza, essi sono stati annullati. La Regione è stata obbligata a riavviare il procedimento e a concluderlo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia, anche in ragione dei mutamenti normativi e della sopravvenuta pronuncia costituzionale.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale richiesto dalla società.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee ... Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale ... è in corso ...
La disposizione, utilizzata dalla Regione come base per dichiarare l'improcedibilità dell'istanza, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui equiparava l'individuazione di un'area come non idonea a un divieto assoluto e automatico di realizzazione.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Nel quadro richiamato dalla Corte costituzionale, consente l'individuazione regionale delle aree idonee e non idonee, ma non autorizza divieti assoluti e aprioristici incompatibili con la diffusione delle energie rinnovabili.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
Parametri costituzionali in relazione ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, per contrasto con i vincoli eurounitari e con i principi fondamentali della materia energetica.
direttiva 2023/2413/UE
Esprime, secondo la sentenza costituzionale richiamata, il principio della massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibile con divieti regionali assoluti e aprioristici.
d.m. 21 giugno 2024
Disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ed è richiamato quale parametro interposto della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale.
artt. 3 e 4, lett. e), Statuto speciale della Regione Sardegna
Richiamati dalla Corte costituzionale tra i parametri interposti incisi dalla disciplina regionale sulle aree non idonee.
Massime di principio
- La qualificazione legislativa di un'area come non idonea alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può essere automaticamente equiparata a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell'impianto.
- L'amministrazione competente deve valutare caso per caso la compatibilità del progetto di un impianto da fonti rinnovabili con le caratteristiche e il regime giuridico dell'area interessata, anche quando l'area sia stata individuata come non idonea.
- Una disciplina regionale sulle aree non idonee è illegittima, per contrasto con i principi eurounitari di massima diffusione delle energie rinnovabili e con i principi fondamentali della materia energetica, nella parte in cui impedisce automaticamente la prosecuzione o la definizione delle procedure autorizzative in corso senza una valutazione concreta del progetto.
- L'annullamento dell'atto regionale fondato esclusivamente su una disciplina normativa dichiarata costituzionalmente illegittima comporta, quando residui il potere amministrativo, l'obbligo dell'amministrazione di riavviare il procedimento e di riesaminare l'istanza secondo una valutazione concreta e non automatica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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