Cassazione Civile, Ordinanza n. 08900/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, emesso dopo pvc della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, tra l'altro, costi e IVA indebitamente dedotti dal consorzio in relazione a fatture emesse da cooperative consorziate ritenute soggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, consorzio e cooperative costituivano, in sostanza, un unico centro organizzativo di fornitura di manodopera, con cooperative fittizie create ad hoc, prive di autonoma struttura e gestite di fatto dalla medesima persona, allo scopo di generare un fittizio credito IVA mediante il meccanismo di compensazione tra IVA a debito sulle fatture emesse dal consorzio ai clienti e IVA a credito sulle fatture ricevute dalle cooperative. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi: 1) violazione di norme IVA, dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulle presunzioni, sostenendo che l'avviso sarebbe stato confuso e contraddittorio perché, a fronte di operazioni asseritamente soggettivamente inesistenti, le cooperative avevano comunque eseguito le prestazioni di manodopera, sicché non potevano essere qualificate come mere cartiere; inoltre si deduce che la natura mutualistica del consorzio impedirebbe di considerarlo soggetto terzo rispetto alle consorziate e che l'Ufficio non avrebbe chiarito il profitto illecito e i suoi destinatari; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per asserito malgoverno della prova presuntiva e dell'onere probatorio, sostenendo che gli indizi valorizzati dall'Ufficio non sarebbero gravi, precisi e concordanti e che la documentazione prodotta dal consorzio dimostrerebbe l'autonomia organizzativa delle cooperative; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la CTR non avrebbe considerato la differenza tra IVA a debito delle cooperative e IVA indebitamente detratta dal consorzio, né la mancata disponibilità di liquidità dovuta all'insolvenza di alcuni clienti del consorzio, circostanze che avrebbero spiegato l'omesso versamento dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a censurare direttamente l'avviso di accertamento e non la sentenza impugnata, in violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito: la CTR aveva infatti già ritenuto, con apprezzamento di fatto insindacabile, che l'Ufficio avesse provato con presunzioni gravi, precise e concordanti sia la fittizietà delle cooperative sia l'esistenza di un unico schema fraudolento di fatturazione e fornitura di manodopera, mentre la prova contraria del consorzio era stata ritenuta insufficiente. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, perché le doglianze non indicavano un vero fatto storico omesso, ma contestavano la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ribadisce che non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o per censurare direttamente l'atto impositivo anziché la sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non per la contestazione di singole questioni, elementi istruttori o ipotesi alternative rispetto alla ricostruzione del giudice di merito
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere dedotta per lamentare una diversa lettura delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono
art. 116 c.p.c.
come per l'art. 115 c.p.c., la violazione è configurabile solo in caso di uso distorto di prove legali o di decisione fondata su prove non ritualmente acquisite, non per criticare l'apprezzamento del materiale istruttorio
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito
art. 2727 c.c.
viene richiamato nel quadro delle presunzioni semplici, che devono essere valorizzate secondo il ragionamento inferenziale dal fatto noto al fatto ignoto
art. 2728 c.c.
è evocato insieme alle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, senza una specifica autonoma affermazione di principio oltre al quadro generale
art. 2729 c.c.
le presunzioni possono fondare la decisione solo se gravi, precise e concordanti, e la loro censura in cassazione è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia applicato tali criteri in modo giuridicamente errato, non quando si contesti la ricostruzione fattuale
art. 21, comma 7, DPR n. 633/72
è richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non accoglie la doglianza e la reputa inammissibile perché indirizzata contro l'atto impositivo
art. 54 DPR n. 633/72
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla rettifica/accertamento IVA, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione scrutinabile nel merito
art. 56, comma 5, DPR n. 633/72
menzionato dal ricorrente come violato; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve censurare la sentenza impugnata e non direttamente l'atto amministrativo o il provvedimento di primo grado; motivi che non si confrontano con la ratio decidendi sono inammissibili.
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, può provare il meccanismo fraudolento anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare alla frode.
- La verifica sulla sussistenza dei requisiti delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto storico decisivo, non già mediante una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti che il giudice abbia ritenuto provato o non provato un fatto sulla base delle prove acquisite.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare singoli elementi di prova o ipotesi ricostruttive alternative, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e sia stato effettivamente discusso tra le parti.
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