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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31781/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (operatore NCC)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza del Tribunale di Venezia che, in appello, aveva annullato la decisione di primo grado del Giudice di pace e rigettato l'opposizione proposta contro una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Comune di Venezia per violazioni connesse alla circolazione e all'accesso in area lagunare/zona a traffico limitato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme costituzionali, del TFUE, della disciplina antitrust nazionale, della Carta dei diritti fondamentali UE e della normativa comunale, sostenendo l'illegittimità della regolamentazione comunale che distingue tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni. Con il secondo motivo ha denunciato, in subordine, l'illegittimità dell'art. 5 dell'ordinanza n. 310/2006 sotto diverso profilo, la disparità di trattamento e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il Comune di Venezia, costituitosi controricorrente, ha poi comunicato di aver annullato in autotutela quattro delle ordinanze-ingiunzioni, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per quelle sole sanzioni e il rigetto del ricorso per le restanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente a quattro ordinanze-ingiunzioni, perché il Comune le aveva annullate in autotutela dopo l'introduzione del giudizio. Per le restanti cinque ordinanze-ingiunzioni ha invece accolto il ricorso, richiamando il principio già affermato in precedenti di legittimità secondo cui è illegittima la disciplina comunale che, nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea, introduce un divieto o una limitazione di accesso alla ZTL lagunare soltanto per i natanti autorizzati da altri Comuni, perseguendo finalità estranee alla regolazione del servizio NCC. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione a tali cinque ordinanze e la causa è stata rinviata al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro di legittimità della disciplina differenziata tra operatori NCC

  • art. 16 Cost.

    invocato in relazione alla libertà di circolazione e di iniziativa economica nel settore regolato

  • art. 41 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di illegittimità della disciplina comunale

  • art. 97 Cost.

    invocato in relazione al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    richiamato per la competenza statale in materia di tutela della concorrenza

  • art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

    richiamato come parametro di riparto di competenze e tutela di livelli essenziali

  • art. 1 L. 287/1990

    invocato in relazione ai profili di concorrenza

  • art. 2 L. 287/1990

    invocato in relazione ai profili di concorrenza

  • art. 3 L. 287/1990

    invocato in relazione ai profili di concorrenza

  • art. 8 L. 287/1990

    invocato in relazione ai profili di concorrenza

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro contro discriminazioni tra operatori

  • art. 5 TUE

    richiamato tra le norme dell'Unione evocate dalla ricorrente

  • artt. 2 e 5 TFUE

    richiamati dalla ricorrente tra i parametri europei per contestare la disciplina locale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 5 ordinanza n. 310/2006 del Comune di Venezia

    ritenuto illegittimo nella parte in cui introduce limitazioni all'accesso alla ZTL per gli NCC autorizzati da altri Comuni

  • determina dirigenziale n. 310/2006

    considerata illegittima per eccesso di potere nella parte in cui disciplina l'accesso alla ZTL con divieti selettivi non inerenti al servizio NCC

Massime di principio

  • Nella regolazione degli autoservizi pubblici non di linea, l'ente locale può disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, ma non introdurre limitazioni all'accesso alla circolazione che perseguano finalità autonome e non direttamente connesse all'oggetto del servizio.
  • È illegittima per eccesso di potere la disciplina comunale che differenzi il trattamento tra operatori NCC in base al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, quando la disparità si traduca in divieti di accesso selettivi alla zona regolata senza una giustificazione coerente con la materia del servizio.
  • Se il provvedimento sanzionatorio presuppone una disciplina regolamentare illegittima, la sua sorte processuale deve essere riconsiderata alla luce dell'illegittimità della base normativa e del principio di diritto già affermato dalla Cassazione.
  • L'annullamento in autotutela di alcuni dei provvedimenti impugnati determina la cessazione della materia del contendere solo per tali atti, mentre il giudizio prosegue per i provvedimenti residui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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