Sentenza n. 116/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova n. -OMISSIS-, comunicato a mezzo posta elettronica certificata in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dallo svolgimento dell’esame finale del corso di dottorato in -OMISSIS- (-OMISSIS- ciclo); - della delibera del Collegio dei docenti del -OMISSIS-, che non ha ammesso alla valutazione da parte di due valutatori esterni la tesi presentata dalla ricorrente; - se e in quanto ritenuto lesivo, del regolamento di Ateneo approvato dall’Università degli Studi Genova per il Dottorato di Ricerca, con decreto rettorale n. -OMISSIS- nella parte in cui stabilisce che il collegio dei docenti deliberi sull’invio della tesi di dottorato ai valutatori esterni, se e in quanto interpretato nel senso che lo stesso possa decidere di non inviare la tesi a valutatori esterni sulla base di valutazione riferibili esclusivamente alla tesi proposta e senza tener conto della valutazione complessiva sulle attività svolte nel corso del dottorato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall’esame finale del dottorato e delibera del Collegio dei docenti di non trasmissione della tesi ai valutatori esterni
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, ammessa al dottorato e successivamente al secondo e al terzo anno, ha impugnato il decreto rettorale di esclusione dall’esame finale, la delibera del Collegio dei docenti che non aveva trasmesso la tesi a due valutatori esterni e, in via subordinata, la disposizione del regolamento di Ateneo relativa alla deliberazione sull’invio della tesi. Ha dedotto violazione dell’art. 4, comma 2, della l. 210/1998, dell’art. 8, comma 6, del d.m. 45/2013 e dell’art. 8 del d.m. 226/2021, sostenendo che la valutazione dell’adeguatezza della tesi spettasse esclusivamente ai valutatori esterni; eccesso di potere; violazione delle garanzie partecipative; violazione dei principi di terzietà e imparzialità; difetto di motivazione; violazione del divieto di aggravamento del procedimento; nonché inapplicabilità ratione temporis del regolamento di Ateneo vigente al procedimento. La ricorrente aveva inoltre rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile il regolamento di Ateneo vigente al momento dell’istruttoria e della deliberazione del Collegio dei docenti, in applicazione del principio tempus regit actum, osservando che il concorso di accesso al dottorato costituisce un procedimento autonomo, già concluso con l’ammissione. Nel merito, ha interpretato il regolamento nel senso che il Collegio dei docenti dispone di una valutazione preliminare sull’idoneità della tesi a essere trasmessa ai valutatori esterni; la valutazione esterna non è quindi automatica. Tale disciplina è stata ritenuta compatibile e integrativa dell’art. 8, comma 11, del d.m. 226/2021, poiché l’interpretazione prospettata dalla ricorrente avrebbe condotto all’irragionevole risultato di rendere necessario l’accesso all’esame finale di ogni dottorando ammesso al corso, svuotando il ruolo del Collegio e del supervisore. È stata esclusa la lesione della terzietà e imparzialità, in quanto la valutazione collegiale è stata considerata garanzia di obiettività, soprattutto perché composta in larga parte da docenti non coinvolti nella stesura della tesi. La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale è stata respinta ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990: la ricorrente non ha indicato quale apporto avrebbe potuto fornire né dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto modificare l’esito, trattandosi di una valutazione tecnico-discrezionale. È stata ritenuta adeguata la motivazione della delibera, che aveva evidenziato il carente approfondimento, la disorganicità e la mancanza di originalità della tesi, richiamando i pareri del supervisore e di altri docenti, concordi nel rilevare incoerenze interne, lacune metodologiche, carattere compilativo e inaccuratezze. Infine, l’istruttoria supplementare non è stata considerata un inutile aggravamento, essendo funzionale a una decisione ponderata mediante l’acquisizione di pareri qualificati. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, l. 21 luglio 1998, n. 210
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della tesi secondo cui la valutazione dell’adeguatezza della tesi spetterebbe ai valutatori esterni; il TAR ha escluso che tale disciplina impedisca una previa valutazione del Collegio dei docenti.
art. 8, comma 6, d.m. 8 febbraio 2013, n. 45
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il TAR non ha ravvisato una preclusione alla valutazione preliminare del Collegio dei docenti.
art. 8, comma 11, d.m. 14 dicembre 2021, n. 226
La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
La disposizione assegna ai valutatori esterni il giudizio sulla tesi ai fini dell’esame finale, ma non impedisce al regolamento di Ateneo di prevedere una preliminare deliberazione del Collegio dei docenti sull’invio della tesi.
art. 19 del regolamento di Ateneo per il dottorato
Al termine dell’ultimo anno di corso delibera sull’invio della tesi ai valutatori e, ricevuto il giudizio analitico dei valutatori, delibera l’ammissione del dottorando all’esame finale o il suo rinvio.
Attribuisce al Collegio dei docenti il potere di valutare preliminarmente l’idoneità della tesi a essere sottoposta ai valutatori esterni.
art. 25, comma 2, del regolamento di Ateneo per il dottorato
La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte e alle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori... Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi...
Conferma il ruolo dei valutatori esterni dopo la deliberazione del Collegio dei docenti sull’invio della tesi e disciplina il successivo giudizio analitico.
art. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le garanzie di partecipazione procedimentale invocate dalla ricorrente sono state ritenute non idonee a determinare l’annullamento, in assenza di prova sulla concreta utilità della partecipazione.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Preclude l’annullamento del provvedimento quando non possa essere ravvisata, sul piano sostanziale, una qualche possibile utilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo... oppure perché il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento non ha fornito in giudizio alcuna prova da cui si sarebbe potuto desumere che, qualora fosse stato comunicato l’avviso sull’avvio del procedimento, l’esito di quest’ultimo sarebbe potuto essere anche in parte diverso.
La violazione della partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento se il ricorrente non dimostra quale contributo avrebbe potuto fornire e che questo avrebbe potuto incidere sull’esito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In un procedimento di dottorato, la previsione normativa del giudizio dei valutatori esterni sulla tesi non esclude che il regolamento di Ateneo attribuisca al Collegio dei docenti una preliminare valutazione sull’idoneità della tesi a essere trasmessa ai valutatori; il giudizio esterno opera nella fase successiva e non rende automatica l’ammissione alla discussione finale.
- Il regolamento applicabile a un procedimento amministrativo è, di regola, quello vigente al momento dello svolgimento dell’istruttoria e dell’adozione della decisione, secondo il principio tempus regit actum. Le regole dell’ammissione al dottorato e quelle relative alla successiva esclusione dal percorso costituiscono procedimenti distinti.
- La valutazione collegiale della tesi da parte del Collegio dei docenti non viola di per sé i principi di terzietà e imparzialità, quando la composizione dell’organo e la collegialità del giudizio offrano garanzie di obiettività e la maggior parte dei componenti non abbia seguito direttamente la stesura del lavoro.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento di una decisione tecnico-discrezionale se il ricorrente non indica quale concreto apporto avrebbe fornito partecipando al procedimento e non dimostra che tale apporto avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- È adeguatamente motivata la valutazione negativa di una tesi di dottorato quando individui specifiche carenze scientifiche e metodologiche e richiami, anche per relationem, pareri qualificati acquisiti dall’amministrazione, ove tali pareri siano coerenti tra loro e non siano stati efficacemente contestati.
- L’acquisizione di ulteriori pareri da parte del Collegio dei docenti non costituisce aggravamento procedimentale illegittimo quando sia funzionale a un esame più ponderato della qualità scientifica della tesi e alla corretta formazione della decisione.
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