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Sentenza

Sentenza del 12/10/2017 n. 753 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul diritto di rimborso dei dazi all'importazione su merce difettosa. Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Articolo 29 - Importazione di veicoli - Determinazione del valore in dogana - Articolo 78 - Revisione della dichiarazione - Articolo 236, paragrafo 2 - Rimborso dei dazi all'importazione - Termine di tre anni - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 145, paragrafi 2 e 3 - Rischio di difettosità - Termine di dodici mesi - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

X BV chiedeva il rimborso parziale dei dazi all'importazione, sostenendo che i rimborsi ricevuti dal produttore per i costi di sostituzione o riparazione di componenti difettosi costituissero una riduzione successiva del prezzo di acquisto e quindi del valore in dogana. La controversia riguardava sia l'inclusione nella nozione di "merce difettosa" dei veicoli affetti da un rischio di guasto derivante dalla fabbricazione, sia la validità del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento di applicazione per effettuare la modifica del prezzo.

La decisione

La Corte ha stabilito che la nozione di merce difettosa comprende anche la merce che, al momento dell'importazione, presenta un rischio connesso alla fabbricazione di diventare difettosa con l'uso, anche se il guasto non si è ancora verificato. Il rimborso dei costi sostenuti dall'acquirente per eliminare tale rischio può quindi costituire una riduzione del prezzo rilevante per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 2, e dell'articolo 29 del codice doganale. La Corte ha inoltre dichiarato invalido il termine di dodici mesi previsto dall'articolo 145, paragrafo 3, perché incompatibile con il termine generale di tre anni previsto dall'articolo 236, paragrafo 2, e con la possibilità di revisione della dichiarazione prevista dall'articolo 78. La richiesta di rimborso può dunque essere presentata, se ricorrono gli altri presupposti, entro tre anni dalla notifica dei dazi. L'esito è sostanzialmente favorevole a X BV, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare in concreto la documentazione e le condizioni del rimborso.

Norme richiamate

  • Articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario

    Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    Il valore in dogana deve riflettere il reale valore economico della merce. Una riduzione del prezzo concessa dal venditore per difetti o rischi di difettosità già presenti al momento dell'importazione può comportare una rettifica del valore di transazione.

  • Articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario

    Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante.

    La dichiarazione doganale può essere riesaminata anche dopo lo svincolo delle merci quando emergano elementi successivi idonei a dimostrare che il valore dichiarato era inesatto o incompleto.

  • Articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario

    Il rimborso o lo sgravio dei dazi ... viene concesso, su richiesta ... entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.

    Il termine ordinario per chiedere il rimborso dei dazi indebitamente pagati è di tre anni dalla notifica, salvo proroga nei casi di caso fortuito o forza maggiore.

  • Articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002

    La modifica del prezzo ... può essere presa in considerazione ... qualora sia dimostrato ... che le merci erano difettose ... e che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia.

    La disposizione si applica anche quando esisteva, già al momento dell'importazione, un rischio di difettosità derivante dalla fabbricazione, purché il venditore abbia concesso una riduzione del prezzo in esecuzione di una garanzia contrattuale e il difetto non fosse già stato considerato nel prezzo originario.

  • Articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002

    La modificazione del prezzo ... può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione.

    Il termine di dodici mesi è stato dichiarato invalido perché restringe illegittimamente il termine triennale previsto dal codice doganale e impedisce di determinare il valore in dogana sulla base del prezzo effettivo.

  • Articolo 238 del regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario

    Si procede al rimborso ... quando ... le merci ... sono rifiutate dall'importatore perché ... risultavano difettose o non conformi.

    La norma riguarda una fattispecie diversa: il rifiuto delle merci difettose o non conformi al momento dell'importazione. Non si applica direttamente alla successiva riduzione del prezzo per garanzia quando l'importatore accetta e modifica o ripara la merce.

  • Direttiva 85/374/CEE, articolo 6, paragrafo 1

    Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

    La Corte utilizza questa nozione come elemento interpretativo: una merce può essere difettosa anche per la presenza di un rischio di sicurezza, senza che il danno o il guasto si sia già verificato.

Massime di principio

  • Ai fini doganali, un prodotto può essere considerato difettoso già quando presenta, al momento dell'importazione, un rischio concreto e derivante dalla fabbricazione di guastarsi o di non offrire la sicurezza ragionevolmente attesa.
  • Un rimborso o una riduzione del prezzo concessi dal venditore in esecuzione di una garanzia contrattuale possono ridurre retroattivamente il valore in dogana, se si dimostra che il problema esisteva già al momento dell'importazione.
  • La documentazione deve collegare il difetto o il rischio di difetto alla merce importata, alla situazione esistente al momento dell'importazione e all'obbligo contrattuale di garanzia; sono rilevanti richiami del produttore, rapporti tecnici, fatture di riparazione e prove dei rimborsi.
  • La richiesta di rimborso dei dazi deve rispettare, in linea generale, il termine di tre anni previsto dal codice doganale; un termine regolamentare più breve non può comprimere tale diritto se non è compatibile con la disciplina superiore.
  • La revisione della dichiarazione doganale può essere richiesta dopo lo svincolo delle merci quando nuovi elementi dimostrino che il valore dichiarato non rappresentava il reale valore economico della merce.
  • La decisione non comporta automaticamente il rimborso: l'importatore deve comunque provare i presupposti sostanziali, l'entità della riduzione del prezzo e il rispetto del termine applicabile.

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