Ordinanza n. 8562/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato n. 20220002565, n. ricevuta Vfs CLAC/151122/0002/01, nullaosta Prot N° RM5607466181 P-RM/L/Q/2022/100654, emesso dall'Ambasciata d'Italia in Colombo Sri Lanka, notificato il 21 agosto 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato, successivamente confermato da un nuovo provvedimento di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo e notificato il 21 agosto 2023. In precedenza, il TAR aveva disposto la regolarizzazione della procura speciale alle liti. Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante l'attivazione della procedura, la pratica di legalizzazione risultava ancora in lista d'attesa, con tempi non abbrevabili secondo una risposta automatica dell'Amministrazione, e ha chiesto la concessione di un nuovo termine per depositare la procura regolare. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a. per impugnare il nuovo provvedimento del 9 febbraio 2026, confermativo del precedente diniego. Il MAECI non ha contestato l'attendibilità delle circostanze di fatto dedotte.
La decisione
Il Collegio ha accolto, allo stato degli atti, entrambe le richieste. Ha ritenuto sussistenti gravi impedimenti di fatto non imputabili al ricorrente, derivanti dai tempi della procedura di legalizzazione della procura. Ha quindi prorogato di ulteriori 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il termine per depositare una procura speciale alle liti munita dei requisiti formali prescritti, invitando la competente sede diplomatica in Sri Lanka ad agevolare e accelerare la legalizzazione dell'atto. L'adempimento è posto a carico del ricorrente. Il TAR ha inoltre consentito al ricorrente di esercitare il diritto di difesa impugnando nelle forme di rito il nuovo provvedimento del 9 febbraio 2026 e ha differito la trattazione della causa a una successiva udienza, la cui fissazione potrà essere sollecitata mediante apposita istanza. Non è stata definita nel merito la legittimità dei dinieghi di visto.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini quando ricorrono gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; il Collegio ne ha ravvisato allo stato degli atti i presupposti in relazione ai tempi della legalizzazione della procura e alla possibilità di impugnare il nuovo diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rimessione in termini può essere disposta quando la parte dimostri un grave impedimento di fatto non imputabile, anche se l'impedimento deriva dai tempi oggettivi e non governabili di una procedura amministrativa necessaria per regolarizzare la procura alle liti.
- Quando la regolarizzazione della procura speciale richiede attività di legalizzazione presso una sede diplomatica e i tempi amministrativi risultano incompatibili con il termine processuale, il giudice può prorogare il termine per il deposito e adottare misure volte a rendere effettivo il diritto di difesa.
- La proroga del termine per la regolarizzazione della procura non definisce il merito dell'impugnazione dell'atto amministrativo; la causa deve essere rinviata a una successiva udienza, con possibilità per la parte di impugnare nelle forme di rito un provvedimento sopravvenuto confermativo.
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