Cassazione Civile, Ordinanza n. 33686/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
All'esito di un'espropriazione presso terzi, il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore esecutato. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo plurime nullità dell'ordinanza di assegnazione. Nella fase sommaria era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e assegnato il termine di legge per introdurre il giudizio di merito. Il debitore notificava l'atto di citazione entro il termine, ma lo iscriveva a ruolo dopo la scadenza. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo. Con il ricorso per cassazione il debitore deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 618, comma 2, c.p.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che ai fini della tempestività rilevasse solo la notificazione della citazione entro il termine e non l'iscrizione a ruolo; con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione per asserita doppia iscrizione a ruolo dello stesso pignoramento.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il rispetto del termine per introdurre la fase di merito va valutato con riguardo alla notificazione dell'atto introduttivo della cognizione piena, non alla successiva iscrizione a ruolo; la tardiva iscrizione a ruolo non comporta improcedibilità, ma semmai opera secondo le regole generali degli artt. 171 e 307 c.p.c.
Norme richiamate
art. 618, secondo comma, c.p.c.
termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito nell'opposizione agli atti esecutivi
nel procedimento bifasico di opposizione agli atti esecutivi, la tempestività dell'introduzione della fase di merito si misura sulla notificazione dell'atto introduttivo e non sulla iscrizione a ruolo della causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
norma invocata per dedotta omessa pronuncia sul merito delle nullità dell'ordinanza di assegnazione; il motivo è stato assorbito.
artt. 171 e 307 c.p.c.
la tardiva iscrizione a ruolo non determina improcedibilità dell'opposizione, ma rileva secondo le regole generali previste da tali disposizioni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la riserva di decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito è rispettato con la notificazione dell'atto introduttivo entro il termine perentorio, non con la successiva iscrizione a ruolo.
- L'iscrizione a ruolo, pur prevista nel modello bifasico dell'opposizione, non costituisce il parametro decisivo per valutare la tempestività dell'instaurazione del giudizio di merito.
- La tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ma può produrre solo gli effetti previsti dalle norme processuali generali sulla mancata costituzione o sull'estinzione del processo.
- Quando la decisione di merito è resa nella forma impropria dell'ordinanza ma definisce il giudizio, essa va considerata sentenza in senso sostanziale ed è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione.
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