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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20212/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il diniego di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, disposti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina (circa 98 g, principio attivo 78,5 g, pari a 523 dosi). Il ricorso deduce tre motivi: (1) errata applicazione dell'art. 274 lett. b) c.p.p. e carenza di motivazione sulla presunta pericolosità e rischio di fuga, contestando che la gravità della pena non possa da sola fondare il pericolo; (2) errata applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e carenza di motivazione in ordine al rischio di reiterazione, ritenuto dal Tribunale senza indicazione dei presunti elementi; (3) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di motivazione relativamente all'incidenza del tempo trascorso e alla possibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (verifica soltanto della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti nell'atto impugnato). Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse adeguata motivazione: assenza di legami stabili con il territorio italiano (anche per precedente allontanamento), significativa condanna di primo grado, elevata purezza della sostanza sequestrata (indizio di ruolo rilevante nella filiera dello spaccio), contatti con soggetti noti per narcotraffico (Canaj Armand) e riferimenti a collegamenti con ambienti di coltivazione in Albania, nonché risultanze intercettive. Ha confermato l'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento della misura cautelare per rischio di fuga; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata in presenza di precedente allontanamento e della significativa condanna di primo grado

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento della misura cautelare per rischio di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia indicato elementi concreti (modalità del reato, qualità della sostanza, contatti con soggetti noti) a supporto della prognosi di reiterazione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sull'attenuazione delle esigenze cautelari per il decorso del tempo; la Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo non incidesse sui concreti elementi di allarme già accertati

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso provvedimenti cautelari; il ricorso in cassazione mirava alla cassazione dell'ordinanza resa in tale sede

  • artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme che descrivono il reato contestato (concorso e normativa sugli stupefacenti); la gravità del fatto e la rilevante purezza della sostanza sono state valutate come indicatori della pericolosità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulla comunicazione degli esiti alla cancelleria; la Corte ha disposto gli adempimenti a carico della cancelleria

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (Siciliano)

    Principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti nell'atto impugnato

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non ristabilisce il merito delle esigenze cautelari: può solo verificare che il provvedimento impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti
  • Il rischio di fuga non può fondarsi soltanto sulla gravità astratta della pena, ma una condanna già pronunciata insieme a elementi fattuali (es. precedente allontanamento, assenza di legami territoriali) può legittimare la misura
  • La reiterazione del reato va dimostrata con elementi concreti: modalità del reato, qualità e quantità della sostanza, contatti con soggetti noti per traffico e collegamenti con reti estere possono comprovare il rischio di reiterazione
  • Il semplice decorso del tempo non è automaticamente idoneo ad attenuare le esigenze cautelari se persistono elementi concreti che suggeriscono pericolo di fuga o reiterazione
  • L'adozione di misure meno afflittive (es. controllo elettronico) può essere valutata proporzionalmente dal giudice del riesame; la Cassazione verifica solo la sufficienza della motivazione che ha portato alla scelta della misura
  • In casi di elevata purezza della sostanza sequestrata, i giudici possono inferire un ruolo non occasionale dell'indagato nella filiera criminale, giustificando misure più incisive

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