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Sentenza

Sentenza n. 11465/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'esecuzione parziale del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3361/2025, pubblicata in data 20/03/2025 ed emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, limitatamente al capo di condanna pecuniaria

Giustizia amministrativa202601776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione del capo di condanna pecuniaria della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3361/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione parziale del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3361/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, limitatamente al capo relativo alla condanna pecuniaria. Nel corso del giudizio ha tuttavia chiesto, con memoria del 21 aprile 2026 e mediante produzione documentale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, dichiarando altresì di volere la compensazione delle spese di giudizio. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sostanziali, poiché la controversia è stata definita in ragione dell'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il giudizio di ottemperanza è stato quindi definito senza ulteriore statuizione sull'esecuzione del capo pecuniario, in quanto la pretesa oggetto del ricorso risultava essere stata soddisfatta. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta dimostra che la pretesa derivante dal giudicato è stata soddisfatta nel corso del processo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, senza procedere a ulteriori statuizioni esecutive sul capo già adempiuto.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche su richiesta della parte ricorrente che, dopo avere promosso il giudizio di ottemperanza, documenti l'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata; le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto e ritenuto giustificato dalle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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