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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Milano, Sezione 2

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 130/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCO, SEZIONE LAVORO.

Giustizia amministrativa202502370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 130/2024, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 130/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero l'11 dicembre 2024 e non risultava adempiuta. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna del Ministero al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, era decorso. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dalla legge. Il giudice ha escluso il pagamento della somma richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che riconoscono un obbligo dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma richiesta dalla ricorrente non è stata riconosciuta; il provvedimento non espone una specifica motivazione ulteriore sull'esclusione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate dall'amministrazione secondo il titolo e le disposizioni del codice civile; i conteggi della parte non sono vincolanti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • L'importo indicato dal creditore non è definitivamente vincolante nel giudizio di ottemperanza: l'amministrazione deve determinare il capitale residuo e gli interessi secondo il contenuto del titolo giudiziale, gli eventuali pagamenti parziali e i parametri stabiliti dalla legge.
  • In sede di ottemperanza possono essere richiesti gli accessori di legge e gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione del provvedimento, purché abbiano titolo nel giudicato e siano tuttora dovuti.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta preventivamente, ma l'esercizio delle sue funzioni può essere subordinato a un'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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