Sentenza del 05/08/2015 n. 16416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa a una cartella di pagamento IRPEF per l'anno 2000, contestando l'irregolarità e l'incompletezza della notificazione. Con i tre motivi di ricorso ha dedotto: la violazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che la questione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate fosse ormai coperta da giudicato interno; l'insufficienza e genericità della motivazione della sentenza di primo grado; la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate fosse comunque legittimata a partecipare al giudizio e che la questione relativa al concessionario della riscossione fosse stata introdotta tardivamente in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, rilevando che l'Agenzia delle Entrate aveva effettivamente sollevato in appello l'eccezione relativa alla mancata partecipazione del concessionario della riscossione, responsabile della notificazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché generici e privi dei necessari quesiti di diritto e riepiloghi del vizio di motivazione richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. B.N. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 324 c.p.c.
Il ricorrente lo ha invocato sostenendo che la decisione della Commissione Tributaria Provinciale sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate fosse divenuta definitiva. La Corte ha però rilevato che l'eccezione era stata riproposta in appello dall'Agenzia.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina rispettivamente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione. Le censure devono essere formulate in modo specifico e coerente con il vizio denunciato.
Art. 366-bis c.p.c.
Nella versione applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le violazioni di legge e di un momento di sintesi per i vizi di motivazione. Quesiti generici, teorici o non distinti per ciascun vizio rendono il motivo inammissibile.
Art. 113 c.p.c.
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla decisione secondo diritto e alla legittimazione delle parti, ma la censura è stata ritenuta generica e non adeguatamente illustrata.
Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992
Riguarda l'individuazione delle parti del processo tributario. La sentenza ha confermato la rilevanza della corretta individuazione del soggetto responsabile dell'atto impugnato, in particolare del concessionario per le contestazioni relative alla notificazione della cartella.
Massime di principio
- Quando si contesta la notificazione di una cartella di pagamento, occorre normalmente coinvolgere nel giudizio il concessionario della riscossione, quale soggetto responsabile dell'attività notificatoria, oltre all'ente impositore quando siano contestati anche vizi propri dell'atto tributario.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto responsabile dell'atto o della notificazione può comportare l'inammissibilità del ricorso o l'impossibilità di esaminare efficacemente la censura.
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, il fatto decisivo eventualmente omesso e l'errore attribuito al giudice; doglianze generiche o cumulanti più vizi senza distinguerli sono esposte al rischio di inammissibilità.
- Le questioni relative alla legittimazione delle parti devono essere contestate tempestivamente e riproposte correttamente nei successivi gradi di giudizio; la loro mancata deduzione o specifica impugnazione può produrre effetti preclusivi.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti né corregge motivi formulati in modo generico: il ricorrente deve dimostrare in modo puntuale come l'errore denunciato abbia inciso sulla decisione.
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