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Ordinanza

Ordinanza n. 2052/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1302/2024.

Giustizia amministrativa202504060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1302/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1302/2024. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché dalla ricevuta di consegna PEC in atti risulta che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è stata notificata presso l'Avvocatura dello Stato e non presso il Ministero destinatario.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie o documenti limitati all'unica questione relativa all'ammissibilità del ricorso e alla validità della notificazione della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 28 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso

    Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non esaminata dalle parti, deve consentire il contraddittorio assegnando un termine per memorie o documenti prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, qualora il Collegio rilevi dopo il passaggio in decisione una questione rilevante d'ufficio ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie o documenti e rinviando la decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione della sentenza posta a fondamento della domanda costituisce una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso; ove dagli atti emerga che la notificazione è stata effettuata presso l'Avvocatura dello Stato anziché presso l'amministrazione interessata, il giudice deve consentire alle parti di chiarire la regolarità e gli effetti della notificazione prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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