Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2454/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento 1) del Decreto Dirigenziale prot. n. 781 del 7.08.2025, emesso dalla Direzione Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere (DG 6006) della Regione Campania, che ha disposto l'assegnazione del Lotto 6 dei “Lavori, forniture di arredi e servizi di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'impiego siti in Regione Campania - CIG B4F155E310”; 2) dei verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, della Commissione giudicatrice della procedura; 3) della proposta di aggiudicazione formulata, con nota prot. n. 0392010 del 6.08.2025, dal R.U.P.; 4) di ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202505192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del Lotto 6 della procedura per lavori, forniture di arredi e servizi di architettura e ingegneria relativi ai Centri per l'impiego della Regione Campania, unitamente agli atti di gara e alla proposta di aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa terza classificata ha impugnato l'assegnazione del Lotto 6 deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 68, comma 14, del d.lgs. 36/2023, in relazione alla prospettata riconducibilità a un unico centro decisionale delle offerte del raggruppamento aggiudicatario e del consorzio stabile secondo classificato. In particolare, una società mandante del raggruppamento aggiudicatario risultava socia del consorzio stabile secondo classificato. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'insostenibilità dell'offerta temporale dell'aggiudicatario, che prevedeva una riduzione dell'80 per cento del termine a base di gara, con esecuzione in 15 giorni, sostenendo che tale tempistica fosse materialmente impossibile per la complessità delle prestazioni progettuali e che l'offerta avrebbe dovuto essere esclusa. Le amministrazioni statali evocate in giudizio hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno, poiché non era loro imputabile alcuno degli atti contestati. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la società mandante del raggruppamento aggiudicatario, pur socia del consorzio stabile secondo classificato, non era stata designata dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto. L'art. 67, comma 4, del d.lgs. 36/2023 collega l'effetto escludente alla partecipazione in altra forma del consorziato designato dal consorzio offerente, quando ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lettera d), consentendo comunque la prova contraria. Da ciò il TAR ha ricavato che la mera partecipazione contemporanea alla gara di un consorzio stabile e di una società consorziata non designata per l'esecuzione non integra, di per sé, né collegamento sostanziale né elemento indiziario sufficiente dell'esistenza di un unico centro decisionale e non comporta uno specifico obbligo dichiarativo. Il secondo motivo è stato respinto perché la sola entità del ribasso temporale non dimostra l'insostenibilità dell'offerta. La lex specialis non prevedeva una soglia massima di ribasso temporale né una verifica automatica per ribassi elevati. Il raggruppamento aggiudicatario aveva giustificato la tempistica con l'impiego di software avanzati, 93 professionisti organizzati in 8 team e una capacità operativa significativamente superiore a quella degli altri concorrenti. In assenza di una verifica imposta dalla legge di gara, la valutazione di congruità dell'offerta-tempo rientra nella discrezionalità della commissione giudicatrice; il suo esercizio o mancato esercizio è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. La ricorrente, sulla quale gravava l'onere di fornire elementi idonei a dimostrare tali vizi, aveva formulato contestazioni generiche e assertive e non aveva provato l'esistenza di tempi tecnici minimi incompatibili con l'offerta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della Regione e delle controinteressate, per complessivi 4.500 euro oltre accessori, mentre sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni statali estromesse.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 4, d.lgs. 36/2023

    I consorzi stabili [...] eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara [...] La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

    La partecipazione contemporanea di un consorzio stabile e di una società consorziata determina conseguenze escludenti o rileva ai fini del collegamento sostanziale quando la consorziata sia stata designata dal consorzio per l'esecuzione e ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lettera d). La mera partecipazione della consorziata non designata per l'esecuzione non integra, da sola, un unico centro decisionale né impone uno specifico obbligo dichiarativo.

  • art. 68, comma 14, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla pretesa riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale; la censura è stata respinta perché la mera partecipazione a un consorzio stabile, in assenza di designazione della consorziata per l'esecuzione, non costituisce di per sé elemento indiziario sufficiente.

  • art. 95, comma 1, lettera d), d.lgs. 36/2023

    Il presupposto relativo all'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale deve essere concretamente integrato; non può essere desunto dalla sola contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della consorziata non designata per l'esecuzione.

Massime di principio

  • La partecipazione contemporanea a una gara di un consorzio stabile e di una sua società consorziata non designata dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto non integra, per il solo fatto della partecipazione societaria, un unico centro decisionale, un collegamento sostanziale o un conflitto di interesse, né fa sorgere a carico della consorziata uno specifico obbligo dichiarativo.
  • La disciplina dell'art. 67, comma 4, del d.lgs. 36/2023 collega l'effetto escludente alla partecipazione in altra forma del consorziato designato dal consorzio offerente, sempre che ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lettera d), salva la dimostrazione che la circostanza non abbia influito sulla gara né comprometta l'esecuzione degli obblighi contrattuali.
  • Quando la lex specialis non stabilisce una soglia massima di ribasso temporale né impone una verifica automatica, la sola rilevanza quantitativa della riduzione del termine non dimostra l'insostenibilità dell'offerta, che deve essere valutata in concreto alla luce dell'organizzazione, delle risorse e delle tecnologie dichiarate dall'operatore.
  • La valutazione di congruità dell'offerta-tempo, quando non sia obbligatoriamente prevista dalla legge di gara, rientra nella discrezionalità della commissione giudicatrice e il suo esercizio o mancato esercizio è sindacabile soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza o di un decisivo errore di fatto.
  • In una contestazione giudiziale sull'attendibilità dell'offerta temporale, il concorrente che ne deduce l'insostenibilità deve fornire elementi concreti, quali l'esistenza di tempi tecnici minimi incompatibili con il termine offerto; deduzioni generiche e meramente assertive non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.