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Sentenza

Sentenza n. 8116/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015” e relativi allegati; • comunicazione della Regione Toscana a tutte le aziende fornitrici del 20.12.2022, avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”; • nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, ivi comprese le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati: - n. 1363 del 30.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; - n. 1020 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; - n. 623 del 6.9.2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; - n. 740 del 30.8.2019 del direttore generale dell'AOU Senese; - n. 643 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; - n. 497 del 9.8.2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; - n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell'ESTAR. • comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 e relativo allegato; • comunicazione della Regione Toscana del 18.11.2022; • comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana “Pay Back sui dispositivi medici”; • Nota esplicativa sulle modalità di calcolo pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana; • documento denominato “dati sintetici utilizzati per determinazione payback dispositivi medici” pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana; ed in particolare degli atti indicati in ricorso: del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS).

Giustizia amministrativa202303440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e ministeriali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi il decreto regionale di addebito e gli atti di validazione dei fatturati

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto della Regione Toscana recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti regionali e ministeriali presupposti, all'accordo della Conferenza Stato-Regioni e agli atti di validazione e certificazione dei fatturati. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e di avere versato il 48 per cento dell'importo originariamente addebitato, senza pregiudizio del futuro diritto alla detrazione richiamato dalla parte. La Regione Toscana ha depositato i provvedimenti di accertamento dei pagamenti e ha chiesto, anch'essa, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiamando l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dalla normativa sopravvenuta, in quanto la parte ricorrente ha effettuato il versamento della quota ridotta e la Regione ha attestato l'avvenuto pagamento. In base agli artt. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi concernenti gli atti di ripiano. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento da parte delle aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, [...] versano [...] la quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    Il tempestivo versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, con compensazione delle spese.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Gli obblighi [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.

  • art. 34 c.p.a.

    La pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenienza di una situazione che elimina definitivamente l'utilità della decisione richiesta; nel caso concreto il giudice applica la fattispecie speciale prevista dalla normativa sul versamento della quota ridotta.

Massime di principio

  • Nei giudizi concernenti il ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, il tempestivo e integrale versamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e determina la cessazione della materia del contendere.
  • L'accertamento regionale dell'avvenuto versamento della quota ridotta, mediante i provvedimenti previsti dalla legge e la relativa comunicazione al TAR Lazio, costituisce il presupposto per la dichiarazione giudiziale di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sui pagamenti ridotti comporta la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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