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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 519/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La curatela del fallimento di una società in liquidazione, dichiarato il 19 aprile 2012, aveva chiesto alla concedente la restituzione dei canoni pagati in base a un contratto di leasing traslativo relativo a un fabbricato industriale, già risolto per inadempimento dell’utilizzatrice con sentenza del Tribunale di Milano n. 6137/06. Il Tribunale di Milano, nell’ottobre 2015, aveva respinto la domanda per mancata prova della restituzione del bene e quindi dell’applicabilità dell’art. 1526 c.c.; la Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2018, aveva confermato il rigetto. La curatela ha proposto sette motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse esaminato d’ufficio un’eccezione di mancata riconsegna non proposta dalla concedente, e contestando inoltre il mancato ricorso al rito fallimentare per l’accertamento dei crediti e l’asserita necessità di appello incidentale; 2) violazione degli artt. 1591 e 1526 c.c., per avere posto sull’utilizzatrice l’onere di provare la restituzione del bene; 3) e 4) violazione delle regole sull’onere della prova, sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove, assumendo che la restituzione del fabbricato risultasse dall’istruttoria o fosse pacifica; 5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il rigetto della domanda di rivendica nel procedimento fallimentare, la richiesta di collaborazione per accedere all’immobile e l’incarico a un perito per verificare le certificazioni comunali; 6) e 7) violazione degli artt. 1526, 1384 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, contestando l’inapplicabilità della disciplina del leasing traslativo e la mancata riduzione o dichiarazione di iniquità della clausola penale, che avrebbe consentito alla concedente di trattenere i canoni e pretendere quelli scaduti e a scadere oltre a riacquisire il bene.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: la restituzione del bene è fatto costitutivo della domanda di restituzione dei canoni ai sensi dell’art. 1526 c.c., non un’eccezione in senso stretto, e deve quindi essere allegata e provata dalla curatela. È inoltre ammessa, nel giudizio promosso dalla curatela per recuperare un credito contrattuale del fallito, l’eccezione riconvenzionale di compensazione del convenuto senza necessità del rito di accertamento del passivo; quanto alla devoluzione in appello delle eccezioni, la Corte ha richiamato la distinzione tra eccezione esaminata e respinta, da riproporre con appello incidentale, ed eccezione non esaminata, per la quale è sufficiente la riproposizione espressa. Il secondo motivo è infondato: nel leasing traslativo, in caso d’inadempimento dell’utilizzatore, spetta a quest’ultimo provare di avere restituito il bene. I motivi dal terzo al quinto sono inammissibili perché sollecitavano una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza dimostrare una violazione delle regole sull’onere della prova o un omesso esame di un fatto decisivo; gli elementi indicati non dimostravano in modo inequivoco quando e come fosse avvenuta la restituzione. I motivi sesto e settimo sono infondati: la clausola contrattuale prevedeva l’accredito all’utilizzatrice del ricavato della vendita o ricollocazione del bene, al netto di tasse e spese, o degli indennizzi e risarcimenti, e la curatela non aveva provato un ingiustificato arricchimento della concedente. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    E’ principio consolidato quello per cui al leasing traslativo (qualificazione del contratto che, nella specie, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione) si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicchè, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto (Cass. n. 21895/2017; Cass. n. 13418/2008; Cass. n. 18195/2007).

    Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione delle rate ai sensi dell’art. 1526 c.c. presuppone la restituzione del bene; al concedente spettano inoltre l’equo compenso per il godimento e, se provato, il danno ulteriore.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte territoriale, nel confermare la statuizione di primo grado di rigetto della domanda attorea di rimborso dei canoni versati, ai sensi dell’art. 1526 c.c., in difetto della prova circa l’avvenuta restituzione alla concedente del fabbricato industriale oggetto del contratto di leasing, ha fatto corretta applicazione del principio anzidetto, senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’avvenuta restituzione dell’immobile integrava non già eccezione in senso stretto, ad iniziativa di parte, bensì fatto costitutivo della stessa domanda attorea, che, quindi, doveva essere oggetto di allegazione e prova da parte della curatela fallimentare (cfr. Cass. n. 3381/2015).

    La prova della restituzione del bene, quale fatto costitutivo della domanda di restituzione dei canoni, incombe sull’utilizzatore che agisce per ottenerla.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte territoriale, nel confermare la statuizione di primo grado di rigetto della domanda attorea di rimborso dei canoni versati, ai sensi dell’art. 1526 c.c., in difetto della prova circa l’avvenuta restituzione alla concedente del fabbricato industriale oggetto del contratto di leasing, ha fatto corretta applicazione del principio anzidetto, senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’avvenuta restituzione dell’immobile integrava non già eccezione in senso stretto, ad iniziativa di parte, bensì fatto costitutivo della stessa domanda attorea, che, quindi, doveva essere oggetto di allegazione e prova da parte della curatela fallimentare (cfr. Cass. n. 3381/2015).

    Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che considera la mancata prova della restituzione del bene quando essa riguarda un fatto costitutivo della domanda e non un’eccezione in senso stretto.

  • artt. 93 e ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Quanto a quella con cui è lamentata la mancata adozione del rito fallimentare, giova, infatti, rammentare che, nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. L. Fall., atteso che tale eccezione – diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sè favorevole, di accertamento o di condanna all’importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione – è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale (Cass. n. 14418/2013 e Cass., n. 25609/2015).

    Il rito speciale di accertamento del passivo non si applica all’eccezione di compensazione proposta dal convenuto nel giudizio ordinario promosso dalla curatela, perché essa mira soltanto a neutralizzare la domanda; resta distinta la domanda riconvenzionale diretta a ottenere una pronuncia favorevole sul controcredito.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Quanto, poi, alla doglianza con cui si assume la necessità di appello incidentale, si deve ricordare che, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (come nella specie), chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione (nella specie invece effettuata) rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2” (Cass., S.U., n. 11799/2017, ulteriormente confermata da Cass. n. 24658/17 e Cass. n. 21264/18).

    L’eccezione di merito espressamente o implicitamente respinta in primo grado deve essere devoluta con appello incidentale; se invece non è stata esaminata, il convenuto vittorioso può riproporla espressamente in appello.

  • art. 1384 c.c.

    In tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. n. 20840/2018).

    La riduzione della penale richiede una valutazione comparativa tra il vantaggio attribuito dalla clausola al concedente e il guadagno legittimamente atteso dalla regolare esecuzione; è eccessiva la clausola che assicuri anche la proprietà e il possesso del bene oltre all’intero finanziamento. Nel caso deciso, tuttavia, la clausola prevedeva l’accredito del ricavato della vendita o ricollocazione e non era stato provato un arricchimento ingiustificato.

  • art. 1526, comma 2, c.c.

    Tale principio – affermato in fattispecie in cui la clausola penale non prevedeva in favore dell’utilizzatore il versamento del ricavato della vendita del bene oggetto del leasing – si correla armonicamente con la regula iuris (enunciata da Cass. n. 15202/2018), secondo cui, sempre in materia di leasing traslativo, nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irrepetibilità dei canoni già versati da quest’ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell’art. 1526 c.c., comma 2.

    Nel leasing traslativo le parti possono pattuire l’irripetibilità dei canoni già pagati e la detrazione, dalle somme dovute al concedente, del ricavato della futura vendita del bene restituito; tale disciplina è coerente con l’art. 1526, comma 2, c.c.

  • art. 72-quater R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Peraltro, l’applicazione di siffatto principio, nei termini anzidetti, non è scalfita dalle considerazioni soltanto ad abundantiam, non incidenti sulla ratio decidendi, che la Corte territoriale ha ripreso dalla sentenza di primo grado in ordine alla necessità di previa restituzione del bene anche in rapporto alla disciplina recata dall’art. 72-quater L. Fall. e dall’art. 12 delle condizioni generali del contratto inter partes.

    La Corte precisa che il richiamo all’art. 72-quater della legge fallimentare era una considerazione ad abundantiam e non costituiva la ratio della decisione, fondata invece sulla mancata prova della restituzione quale fatto costitutivo della domanda.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni ai sensi dell’art. 1526 c.c. presuppone la restituzione del bene; tale restituzione è fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’utilizzatore.
  • Nel leasing traslativo, in caso d’inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e spetta all’utilizzatore provare di averlo restituito.
  • Nel giudizio ordinario promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un controcredito senza ricorrere al rito di accertamento del passivo; tale eccezione, diversamente dalla domanda riconvenzionale, è diretta soltanto a ottenere il rigetto totale o parziale della domanda della curatela.
  • L’eccezione di merito respinta, anche implicitamente ma in modo chiaro e inequivoco, dal giudice di primo grado deve essere devoluta in appello con gravame incidentale; quella non esaminata può invece essere riproposta in modo espresso.
  • La censura di violazione delle regole sull’onere della prova, sulle presunzioni o sulla valutazione delle prove non può risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie; per contestare l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., occorre indicare un fatto decisivo effettivamente non esaminato.
  • Nel leasing traslativo, la clausola penale che attribuisce al concedente vantaggi superiori a quelli derivanti dalla regolare esecuzione può essere ridotta ai sensi dell’art. 1384 c.c., comparando il vantaggio assicurato dalla clausola con il guadagno legittimamente atteso. È invece coerente con l’art. 1526, comma 2, c.c. la pattuizione che consente al concedente di trattenere i canoni versati ma imputa a favore dell’utilizzatore il ricavato della vendita del bene restituito; l’iniquità non può essere affermata senza prova dell’ingiustificato arricchimento.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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