Cassazione Civile, Ordinanza n. 20352/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un licenziamento per recidiva intimato a un lavoratore dopo una serie di sanzioni disciplinari irrogate nel tempo. Il lavoratore aveva chiesto di accertare l'illegittimità del licenziamento e, in via presupposta, l'illegittimità delle precedenti sanzioni disciplinari, deducendo anche danni alla salute. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte di cassazione aveva già respinto il ricorso ordinario. Con il successivo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il lavoratore lamenta errore di fatto dell'ordinanza di Cassazione n. 17024/2024: sostiene che la Corte avrebbe attribuito rilievo a comportamenti complessivi e reiterati non contestati nelle lettere di licenziamento o nelle precedenti contestazioni, avrebbe errato nel ritenere rispettato il principio di gradualità delle sanzioni, avrebbe valorizzato testimonianze asseritamente indirette o irrilevanti, e avrebbe omesso di esaminare i punti centrali del ricorso relativi a proporzionalità, gradualità e immutabilità della contestazione disciplinare.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non integrassero un vero errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle censure già esaminate nel ricorso per cassazione ordinario. È stato ribadito che l'errore ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, non può riguardare l'attività interpretativa o valutativa e non può tradursi in una critica alla motivazione o all'apprezzamento delle prove. Poiché le doglianze investivano il giudizio della Corte e non una svista percettiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi consentiti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., quindi per errore di fatto revocatorio e non per errore di giudizio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione dei fatti risultante dagli atti, immediatamente rilevabile, decisiva e non attinente alla valutazione o interpretazione delle prove; non basta la critica all'apprezzamento compiuto dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per determinare, ove dovuto, l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione non può essere utilizzata per riproporre, sotto la veste dell'errore di fatto, censure già esaminate e disattese nel precedente giudizio di legittimità.
- L'errore di fatto revocatorio richiede una svista materiale o percettiva sui fatti di causa, emergente in modo immediato dal confronto tra decisione e atti; non è configurabile quando il vizio dedotto investe valutazioni probatorie, interpretazioni giuridiche o la motivazione della decisione.
- Non integra errore revocatorio la contestazione dell'apprezzamento compiuto dalla Corte sui motivi di ricorso, poiché tale doglianza riguarda un errore di giudizio e non un errore di percezione.
- Le censure che mirano a contestare la proporzionalità della sanzione disciplinare, la sequenza delle sanzioni o il valore attribuito alle prove non sono idonee a fondare revocazione, se in realtà sollecitano un nuovo esame del merito già definito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20327/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →