Sentenza del 06/04/2016 n. 6654 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva ridotto l'IVA dovuta per il 1999 da Euro 418.556,81 a lire 98.858.000. Con il primo motivo ha sostenuto che la CTR avesse utilizzato tardivamente documenti e fatture prodotti solo nel giudizio d'appello, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, che prevede l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in risposta a uno specifico invito dell'Ufficio, accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze. Con il secondo motivo ha contestato il valore attribuito dalla CTR a una perizia giurata di parte, sostenendo che essa non potesse costituire prova autonoma e che la decisione non avesse adeguatamente motivato l'inerenza delle operazioni ai fini IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per inammissibilità di entrambi i motivi. Il primo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza, perché l'Agenzia non aveva trascritto integralmente l'invito del 12 aprile 2005 né dimostrato che esso riguardasse specificamente le fatture di acquisto contestate e contenesse l'avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la contestazione del valore probatorio della perizia avrebbe dovuto essere formulata come violazione di legge e non come vizio motivazionale; inoltre, la censura sull'inerenza risultava non adeguatamente trascritta e nuova. È rimasta quindi ferma la rideterminazione dell'IVA operata dalla CTR. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5
Le notizie, i dati e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, salvo che il contribuente li depositi con l'atto introduttivo dichiarando di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
La preclusione probatoria opera soltanto quando l'Ufficio abbia rivolto un invito specifico e puntuale alla produzione dei documenti e abbia informato il contribuente delle conseguenze della mancata risposta. In assenza di una prova completa sul contenuto dell'invito, la preclusione non può essere utilmente invocata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
La disposizione consente alle parti nuove produzioni documentali nel giudizio tributario d'appello.
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non prevale sulle preclusioni già maturate ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, quando la mancata esibizione in fase amministrativa sia stata preceduta da un invito specifico corredato dal relativo avvertimento.
Costituzione, artt. 24 e 53
La limitazione all'utilizzabilità dei documenti costituisce una deroga alle garanzie di difesa e ai principi di capacità contributiva, giustificata dalla violazione dell'obbligo di leale collaborazione del contribuente con l'Amministrazione finanziaria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso per Cassazione devono essere formulati secondo la specifica tipologia di vizio denunciato. Una censura sul valore giuridico della perizia attiene alla violazione di legge, mentre una critica alla valutazione dei fatti o alla motivazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.
Massime di principio
- La preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti durante il controllo fiscale non scatta automaticamente: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di una richiesta specifica, riferita ai documenti rilevanti, e dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione.
- Chi invoca una preclusione probatoria deve trascrivere o riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale dell'invito amministrativo e fornire tutti gli elementi necessari per verificarne la validità; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Una perizia di parte o giurata non ha, di regola, valore di prova privilegiata e deve essere valutata insieme agli altri elementi. Tuttavia, la contestazione del suo valore giuridico deve essere proposta come violazione di legge, non genericamente come vizio di motivazione.
- In Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o dei documenti; le censure devono riguardare specifici errori di diritto o un vizio motivazionale deducibile secondo i requisiti processuali applicabili.
- Le questioni non adeguatamente dedotte e documentate nei precedenti gradi di giudizio, oppure prospettate per la prima volta in Cassazione, possono essere dichiarate inammissibili.
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