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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7157/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione fondata sulla scoperta di un decreto di archiviazione del 27/05/2014 relativo al procedimento n.4364/07, da cui si sosteneva che sarebbe derivata l'improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale sfociata nella condanna definitiva nel procedimento n.2383/07 (art. 73 d.P.R. 309/1990). Si deduceva identità di fatto (idem factum), che l'archiviazione avrebbe coperto anche atti e intercettazioni successive al 13/07/2007 e che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente il contenuto del decreto di archiviazione e della richiesta del P.M.; venivano invocate, tra l'altro, violazioni di norme di diritto interno e del Protocollo n.7 CEDU (ne bis in idem). Inoltre è stato proposto un secondo ricorso sottoscritto da un terzo difensore (avv. Sorrentino) la cui nomina risultava contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il ricorso sottoscritto dall'avv. Stefano Sorrentino non è stato esaminato perché il difensore era un "terzo" non legittimato: mancava revoca degli avv.ti precedenti e la formale nomina, per cui la nomina successiva è stata ritenuta senza effetto ai sensi dell'art.24 disp. att. cod. proc. pen.; la Corte ha quindi escluso la scrutinabilità di quel ricorso. Quanto al ricorso a firma degli avv.ti Marziano e Gervasi, è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha condiviso che il decreto di archiviazione riguardava fatti fino al 13/07/2007 mentre la condanna riguardava una cessione del 01/09/2007, per cui non sussiste identità di fatto e l'archiviazione non precludeva l'azione penale nel diverso procedimento. La Corte ha inoltre richiamato precedenti decisioni con esiti identici e osservato che la duplicazione dell'azione penale configura il problema del ne bis in idem solo quando si procede per lo stesso fatto in più procedimenti; qui la differenza temporale e procedurale esclude la preclusione. Peraltro il ricorrente era stato già più volte respinto in sede interna e straordinaria. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art.616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale del reato per cui Trapani è stato condannato (traffico di stupefacenti); la sentenza impugnata conferma la condanna a norma di tale disposizione.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come presunta violazione di legge in relazione alla revisione; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non sussistente in presenza di diversa fattispecie temporale.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti insieme ad altre norme procedurali; la Corte non ha accolto le censure mosse.

  • Protocollo n.7 CEDU, art. 4 (ne bis in idem)

    Richiamato in chiave europea dai ricorrenti per sostenere la preclusione dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che il principio non operi qui perché non emerge identità di fatto tra archiviazione e procedimento condannatorio.

  • art. 24 disp. att. cod. proc. pen.

    la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza

    Applicata per dichiarare inefficace la nomina del "terzo" difensore (avv. Sorrentino) in assenza di revoca degli avvocati che avevano già provveduto al deposito del ricorso; ha impedito la scrutinabilità del secondo ricorso.

  • art. 613, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma speciale che consente la nomina di un difensore per la proposizione del ricorso in Cassazione che, se nominato ad hoc, può prevalere sulle nomine precedenti; la Corte ha chiarito che tale principio non si estende quando il ricorso sia già stato depositato da avvocati abilitati e non vi sia revoca.

  • art. 571, comma 3 cod. proc. pen.

    può "proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine"

    Richiamato per spiegare la prioritatà dell'avvocato nominato per proporre l'impugnazione; conferma l'orientamento sul punto della legittimazione a proporre ricorso.

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Norma sul numero di difensori; la Corte ha ricordato che il limite numerico può essere superato in casi particolari come previsto da norme speciali (art.613), ma non a discapito delle nomine già esercitate senza revoca.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata per valutare la tempistica delle iscrizioni e l'assenza di violazioni procedurali: la seconda iscrizione (2011) intervenne prima dell'archiviazione (2014), escludendo profili di illegittimità formale.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non-prova; i ricorrenti sostenevano che il decreto di archiviazione avrebbe potuto condurre al proscioglimento ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto la circostanza non applicabile per difformità dei fatti.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma che tutelerebbe il divieto di doppio procedimento (ne bis in idem) se l'azione fosse stata esercitata per lo stesso fatto in più procedimenti; la Corte ha osservato che l'archiviazione impedisce l'azione solo se riguarda lo stesso fatto, non nel caso di fatti diversi temporalmente.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudice dell'esecuzione; citata solo per riferire che le questioni erano state più volte sollevate davanti al giudice dell'esecuzione con esiti negativi.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa al rimedio straordinario proposta invano dai ricorrenti in precedenti atti; la Corte annota che sono stati esperiti tentativi inutili di rimedi straordinari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese processuali e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

Massime di principio

  • La scoperta di un decreto di archiviazione successivo al giudicato non determina automaticamente la revisione della condanna: occorre che il decreto riguardi identicamente lo stesso fatto per il quale si è stati condannati.
  • L'elemento temporale e l'indicazione puntuale del fatto nell'atto di archiviazione sono essenziali per valutare l'eventuale preclusione dell'azione penale; differenze temporali tra gli eventi possono escludere l'idem factum.
  • L'archiviazione, essendo scelta del P.M. di non esercitare l'azione per specifici fatti, preclude l'azione solo se la richiesta e il decreto coprono lo stesso fatto oggetto del procedimento che ha portato alla condanna.
  • La presentazione di un ricorso da parte di un "terzo" difensore senza revoca degli avvocati precedenti è inefficace: la nomina successiva si considera senza effetto finché non sia revocata la precedente eccedenza, salvo il caso specifico di nomina ad hoc per Cassazione previsto dall'art.613 comma 2.
  • Le questioni gi  esaminate e respinte in via interna e straordinaria, senza nuove posizioni probatorie e senza un profilo di novità sostanziale, sono destinate a essere dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione.
  • In presenza di esiti procedurali o di prova che incidono sulla legittimità della richiesta di revisione, va verificato se il vizio sarebbe stato rilevabile e decisivo prima del giudicato; altrimenti non giustifica la revisione.

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