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Sentenza

Sentenza del 24/06/2019 n. 3966 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - ATTO IMPUGNABILE EX ART 19 D.LGS 546/92

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contesta la pretesa tributaria sottostante al preavviso di fermo amministrativo e chiede di poterla sottoporre immediatamente al controllo del giudice tributario, senza dover attendere l'iscrizione effettiva del fermo o l'emanazione di un ulteriore atto formalmente compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Il preavviso, infatti, rende conoscibili una pretesa tributaria determinata e le ragioni che la sorreggono, facendo sorgere nel contribuente un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale.

La decisione

Il preavviso di fermo amministrativo è considerato atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, anche se non espressamente menzionato nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma deve essere interpretato estensivamente per garantire il diritto di difesa del contribuente, il controllo sulla legittimità della pretesa tributaria e il buon andamento della pubblica amministrazione. Il contribuente non deve quindi attendere l'adozione di un atto successivo o l'effettiva iscrizione del fermo.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    Elencazione degli atti impugnabili

    L'elenco è tassativo, ma deve essere interpretato in senso estensivo, includendo anche gli atti che comunicano una pretesa tributaria concreta e attuale e fanno sorgere un interesse immediato alla tutela giurisdizionale.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa e sostiene la possibilità di impugnare tempestivamente gli atti che incidono concretamente sulla posizione del contribuente.

  • Art. 53 della Costituzione

    È richiamato come principio costituzionale in materia di capacità contributiva e di legittimità della pretesa tributaria.

  • Art. 97 della Costituzione

    Il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione giustificano un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che rendono concreta una pretesa tributaria.

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    Il contribuente dispone di un interesse concreto e attuale ad agire quando riceve un atto che esplicita una pretesa tributaria determinata e potenzialmente lesiva.

  • Legge n. 448 del 2001

    Ha ampliato la giurisdizione tributaria, contribuendo a giustificare un'interpretazione estensiva degli atti sottoponibili al giudice tributario.

Massime di principio

  • Un atto non espressamente incluso nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 può essere impugnabile se comunica in modo concreto e specifico una pretesa tributaria e produce un interesse attuale alla difesa.
  • Il contribuente non deve necessariamente attendere l'atto finale o l'esecuzione della misura amministrativa quando il precedente atto è già idoneo a rendere conoscibile la pretesa e le sue conseguenze.
  • Il preavviso di fermo amministrativo è normalmente impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario, poiché anticipa una misura potenzialmente lesiva e consente di contestare sia il tributo sia gli accessori richiesti.
  • L'impugnabilità dipende dalla concreta lesività e dal contenuto dell'atto, non soltanto dalla sua denominazione formale.
  • La tutela anticipata non elimina la necessità di rispettare i termini processuali e di individuare correttamente l'ente responsabile della pretesa e l'eventuale agente della riscossione.

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