Cassazione Penale, Sentenza n. 38326/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per: 1) erronea applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e mancanza di motivazione concreta in merito; 2) mancato esame/rigetto della domanda di concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) negata revoca della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 15 D.Lgs. 286/1998 per mancanza di indagine sulla pericolosità sociale; inoltre istanza di correzione di errore materiale relativamente alla discordanza tra il dispositivo (mesi 20) e la motivazione (mesi 10).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel merito perché manifestamente infondato: ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione della recidiva basata sulla pluralità di precedenti, sulla gravità e ripetitività delle condotte e sulla inefficacia delle sanzioni pregresse; ha ritenuto non censurabile la mancata motivazione separata sulle attenuanti generiche essendo il rigetto desumibile dalla struttura argomentativa complessiva; ha confermato la legittimità dell'espulsione ritenendo adeguata e proporzionata la valutazione della pericolosità sociale fondata su elementi specifici e recenti. Tuttavia la Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale nel dispositivo e, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., ha rettificato il dispositivo sostituendo l'indicazione erronea della pena con quella risultante dalla motivazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La Corte ha ritenuto correttamente applicata la recidiva sulla base di plurimi precedenti, con motivazione che collega la recidiva alla maggiore pericolosità desumibile dalla sistematicità e dall'inefficacia delle sanzioni pregresse
art. 15 D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) - espulsione come misura di sicurezza
art. 15, D.Lgs. 28 luglio 1998, n. 286
L'espulsione è stata ritenuta misura di sicurezza proporzionata e fondata su accertamento della pericolosità sociale, calibrata sulle finalità preventive e sull'insuccesso delle sanzioni precedenti
artt. 202-203 cod. pen. (accertamento della pericolosità sociale)
La valutazione della pericolosità sociale è stata fondata su parametri previsti da tali norme e considerata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del reo)
I criteri (natura e gravità del fatto, personalità, precedenti, efficacia delle sanzioni) sono stati richiamati e applicati per motivare la prognosi negativa e la misura dell'espulsione
art. 619 cod. proc. pen. (rettifica del dispositivo)
Consentita la rettifica dell'errore materiale nel dispositivo quando la motivazione chiarisce il procedimento seguito; la Corte ha corretto la dizione errata relativa alla durata della pena
art. 130 cod. proc. pen. (istanza di correzione di errore materiale)
È stata proposta l'istanza di correzione e la Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale da rettificare
art. 393-bis cod. pen. (scriminante contestata in appello)
La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto infondata la pretesa applicazione della scriminante basata sul presunto convincimento errato del ricorrente circa un'eccessiva violenza da parte degli agenti, per mancanza di elementi concreti
Massime di principio
- La valutazione della recidiva in sede di merito può essere confermata in Cassazione se la decisione impugnata mostra una motivazione concreta e ancorata a elementi specifici (pluralità di precedenti, inefficacia delle sanzioni, persistenza della condotta).
- La mancata motivazione espressa su una specifica deduzione (es. attenuanti generiche) non è necessariamente vizio di legittimità se il rigetto risulta in maniera chiara dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
- L'espulsione come misura di sicurezza richiede l'accertamento della pericolosità sociale secondo gli artt. 202-203 e i criteri dell'art. 133 cod. pen.; una decisione ben motivata su tali parametri è difficilmente annullabile in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il suo apprezzamento ai valutazioni di merito quando queste siano adeguatamente motivate e fondate su elementi del caso concreto; i motivi che mirano a riequilibrare la valutazione dei fatti sono normalmente inammissibili.
- Gli errori materiali nel dispositivo (p. es. discordanza tra dispositivo e motivazione sulla pena) possono essere rettificati in sede di legittimità se la motivazione chiarisce inequivocabilmente l'effettiva determinazione della pena.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe concentrare i motivi di cassazione su vizi di diritto o nullità formali e dimostrare l'assenza totale di motivazione o la manifesta illogicità della valutazione di merito, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
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