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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31244/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che ha disposto gli arresti domiciliari per reati di cui all'art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (cap. 19), 21), 25) e 29) dell'imputazione provvisoria). I motivi di ricorso erano: (1) violazione di legge per mancata autonoma valutazione del quadro cautelare da parte del Tribunale (secondo la difesa il provvedimento si è limitato a riportare le argomentazioni del PM senza valutazione critica); (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestata l'interpretazione delle intercettazioni e la mancata corrispondenza con sequestri o elementi probatori concreti, nonché la possibile qualificazione come reato di cui al comma 5 dell'art. 73); (3) carenza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura (si adduceva l'intervenuta attività lavorativa successiva ai fatti, l'assenza di attuali contatti con il circuito dello spaccio e la possibilità di misure meno afflittive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che: (i) l'obbligo di autonoma valutazione richiesto dall'art. 292, comma 2, c.p.p. è stato rispettato: il Tribunale, pur richiamando le argomentazioni del PM, ha effettuato una valutazione autonoma e critica degli elementi, indicando perché le argomentazioni difensive non offrivano una lettura alternativa convincente; (ii) il controllo di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti o della loro ricostruzione, ma soltanto l'accertamento di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; le censure del ricorrente si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità; (iii) le esigenze cautelari sono state congruamente motivate: la pluralità e la durata temporale degli episodi di spaccio, le precedenti condanne e la relazione stabile con fornitori e clienti giustificano la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione; la misura applicata (arresti domiciliari) è stata ritenuta proporzionata e meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere richiesta dal PM; (iv) la diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non avrebbe inciso sulla misura applicata e quindi mancava interesse concreto alla relativa impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'investitura del Tribunale del riesame; la sentenza la cita come riferimento procedurale per la fase di riesame delle misure cautelari

  • art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale contestata (illecito relativo alla cessione/detenzione di stupefacenti a fini di spaccio); la Corte conferma che i capi d'imputazione ricadono in tale previsione e che la misura cautelare è compatibile con tale imputazione

  • art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che disciplina la fattispecie meno grave (per uso personale o quantità modeste); la Corte osserva che la diversa qualificazione non incideva sulla misura applicata e quindi non sussisteva interesse concreto ad ottenerne il riconoscimento in sede di cassazione

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di autonoma e motivata valutazione degli elementi a fondamento delle misure cautelari; la Corte afferma che tale obbligo è rispettato anche quando il tribunale riprenda argomentazioni del PM, purché emerga una conoscenza degli atti e una rielaborazione critica

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per l'applicazione delle misure personali per il pericolo di reiterazione (esigenza di concretezza e attualità del pericolo); la Corte ricorda che il giudice deve basare la prognosi sulla personalità dell'indagato, sulle modalità della condotta e sulle circostanze del fatto e che la mera gravità astratta del reato non è sufficiente

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve compiere una valutazione autonoma degli elementi a fondamento della misura cautelare, ma può integrare o richiamare le argomentazioni del pubblico ministero purché emerga una rielaborazione critica e conoscenza degli atti; la mera ripetizione testuale non determina automaticamente la nullità del provvedimento se il giudice ha comunque svolto un vaglio giurisdizionale
  • In Cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione probatoria o la diversa ricostruzione dei fatti: il controllo è limitato a violazioni di legge o alla manifesta illogicità della motivazione secondo criteri di diritto e logica
  • Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) il giudice deve motivare la concretezza e l'attualità del pericolo sulla base di elementi fattuali specifici (durata e modalità delle condotte, relazioni stabili con fornitori/clienti, precedenti), e non sulla sola gravità astratta del reato
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto (es. art. 73 comma 1 vs comma 5 DPR 309/1990) rileva ai fini dell'impugnazione cautelare solo se incide concretamente sulla misura applicata; se la misura sarebbe la stessa, manca interesse alla censura
  • Quando si contesta la proporzione della misura cautelare è utile documentare elementi concreti sopravvenuti (es. lavoro stabile, cessazione dei contatti con il circuito criminale, tempo trascorso) e proporre misure alternative specifiche, perché il giudice deve valutare anche la possibilità di misure meno afflittive

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