Ordinanza n. 40/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “– della determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona del Comune di Beinasco 11 novembre 2025 n. 518, comunicata in pari data mediante pubblicazione sulla piattaforma Traspare, che ha escluso l’offerta della Viarengo srl dalla procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Beinasco e Borgaretto e ha aggiudicato la concessione stessa alla società Berlor General Contractor srl; – della determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona del Comune di Beinasco 17 ottobre 2025 n. 30 di nomina della Commissione giudicatrice; – di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi; nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con espressa disponibilità al subentro”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali e contestuale aggiudicazione ad altra impresa, nonché nomina della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un'impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale che ne aveva escluso l'offerta da una procedura aperta per l'affidamento triennale della concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Beinasco e Borgaretto e aveva aggiudicato la concessione a un'altra impresa. È stata altresì impugnata la determinazione di nomina della commissione giudicatrice e gli atti connessi, con domanda di declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e disponibilità al subentro. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione, l'aggiudicazione o la nomina della commissione. Nel giudizio si è costituito il Comune; l'aggiudicataria non si è costituita. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle imprese seconda e terza classificate, le cui posizioni sarebbero direttamente incise dall'eventuale accoglimento della domanda di annullamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni prospettate non fossero suscettibili di delibazione sommaria nella fase cautelare e richiedessero gli approfondimenti propri del giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha considerato che la durata triennale della concessione e i tempi di definizione dei processi in materia di affidamenti consentono l'eventuale subentro della ricorrente nello svolgimento del servizio all'esito della decisione di merito. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla continuità dello svolgimento del servizio oggetto della gara. Ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Ha disposto, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese seconda e terza classificate, assegnando alla ricorrente il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata alla luce della necessità di una delibazione sommaria, del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
art. 49 c.p.a.
È stato applicato per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese seconda e terza classificate, titolari di posizioni direttamente incise dall'eventuale accoglimento della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte non sono suscettibili di delibazione sommaria e richiedono approfondimenti propri del giudizio di merito, il giudice può negare la misura cautelare senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- In una gara avente a oggetto una concessione di durata triennale, l'eventuale possibilità di subentro dell'impresa ricorrente all'esito del giudizio di merito può escludere il periculum in mora necessario per la sospensione degli atti di aggiudicazione e di esclusione.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla continuità dello svolgimento del servizio oggetto della procedura di affidamento può prevalere sull'interesse privato alla sospensione degli atti di gara, quando non risulti altrimenti impedito l'eventuale subentro all'esito del merito.
- Quando l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento inciderebbe direttamente sulla posizione delle imprese collocate ai primi posti della graduatoria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
Come è indicizzato
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