Sentenza del 08/02/2016 n. 172 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente la detenzione di attività finanziarie in un Paese a fiscalità privilegiata, applicando l'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 e procedendo alla relativa ripresa a tassazione. Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento, sostenendo che i dati acquisiti tramite cooperazione internazionale non dimostrassero in modo certo e genuino l'effettiva disponibilità delle attività finanziarie. In particolare, le informazioni trasmesse si limitavano a essere dichiarate conformi a quelle ricevute dall'Ufficio Indagini Fiscali, senza indicazioni sufficienti circa la loro origine, autenticità e attendibilità.
La decisione
La pretesa tributaria non può fondarsi sulla mera produzione di dati provenienti da autorità estere privi di adeguati elementi che ne comprovino origine, genuinità e attendibilità. L'applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 presuppone infatti che sia previamente dimostrata l'effettiva disponibilità, da parte del contribuente, delle attività finanziarie detenute all'estero. In assenza di tale prova, la ripresa a tassazione non è adeguatamente giustificata.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
La norma può essere applicata soltanto quando l'Amministrazione dimostri l'effettiva disponibilità delle attività finanziarie estere da parte del contribuente; non è sufficiente il richiamo a dati esteri privi di adeguata verifica della loro origine e genuinità.
Massime di principio
- La presunzione o ripresa a tassazione relativa ad attività finanziarie estere richiede la prova del presupposto fattuale, cioè che il contribuente ne avesse effettivamente la disponibilità.
- I dati ottenuti tramite cooperazione internazionale non sono automaticamente incontestabili: devono essere sufficientemente identificabili, verificabili e riferibili al contribuente.
- Una certificazione meramente formale della conformità dei dati ricevuti non sostituisce la dimostrazione della loro provenienza, autenticità e attendibilità.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che colleghino le informazioni estere al contribuente e alle specifiche attività finanziarie.
- Il contribuente può contestare l'accertamento quando la pretesa fiscale si fonda esclusivamente su informazioni anonime, non documentate o prive di adeguati riscontri.
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