Cassazione Penale, Sentenza n. 23908/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un ordine di demolizione di opere abusive impartito con sentenza definitiva di condanna per abuso edilizio relativo a un fabbricato in cemento armato sviluppato su due elevazioni fuori terra. In sede esecutiva la condannata ha chiesto la revoca, o in subordine la sospensione, dell'ordine di demolizione, sostenendo che l'immobile fosse in realtà composto da due unità autonome, oggetto di distinte domande di condono ex art. 39 L. 724/1994, ciascuna entro il limite volumetrico consentito; che il giudice dell'esecuzione avesse ecceduto i propri poteri sindacando nel merito la procedura di sanatoria regionale ex art. 28 L.R. Sicilia 16/2016 e disconoscendo la perizia giurata e gli atti comunali favorevoli; che la motivazione fosse apparente o illogica nel trattare titolarità, donazioni, visure e pagamenti; che non fosse stato valorizzato il decorso del tempo e l'affidamento; e che fosse stata illegittimamente negata una perizia tecnica e revocata la precedente sospensione dell'esecuzione. La Corte di cassazione ha esaminato tali censure e le ha ritenute tutte manifestamente infondate, qualificando il ricorso come inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente considerato l'abuso come riferito a un unico manufatto unitario, con volumetria complessiva superiore al limite di 750 mc, e che il frazionamento in due istanze di condono fosse artificioso ed elusivo. Ha inoltre affermato che la perizia giurata e la procedura semplificata regionale non impediscono il controllo del giudice dell'esecuzione sulla condonabilità sostanziale e non possono neutralizzare un ordine di demolizione se manca il presupposto della sanabilità. Ha escluso vizi di motivazione, rilevando che la decisione impugnata conteneva una motivazione intelligibile e non apparente, e ha respinto anche le doglianze sul decorso del tempo, sull'affidamento, sulla mancata perizia tecnica e sulla revoca della sospensione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 39 L. 724/1994
Il limite volumetrico di 750 mc va verificato rispetto alla reale unitarietà dell'intervento edilizio: non è consentito aggirarlo mediante frazionamenti artificiosi e pluralità di domande riferite a un medesimo manufatto unitario.
art. 28 L.R. Sicilia n. 16/2016
La perizia giurata prevista dalla disciplina regionale costituisce una semplificazione procedimentale, ma non sottrae il titolo alla verifica della condonabilità sostanziale né impedisce il controllo del giudice penale/esecutivo.
art. 666 c.p.p.
Nel procedimento esecutivo il giudice conserva il potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale dell'eventuale titolo sopravvenuto e la compatibilità dell'ordine di demolizione con esso.
artt. 665 e ss. c.p.p.
L'istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione è esaminata nell'ambito dell'incidente di esecuzione.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 173 disp. att. c.p.p.
È richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- In materia di ordine di demolizione, la revoca o la sospensione possono essere disposte solo se sopravvenga un atto amministrativo o giurisdizionale realmente e sostanzialmente incompatibile con il comando ripristinatorio; non basta un atto solo formalmente esistente o procedimentalmente semplificato.
- Il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a un controllo esterno o notarile del titolo sopravvenuto, ma deve verificarne la legittimità sostanziale e la reale condonabilità dell'opera.
- Il limite volumetrico previsto dalla disciplina del condono non può essere eluso mediante la scomposizione artificiosa di un intervento edilizio unitario in più domande formalmente separate quando vi sia, in concreto, un unico manufatto e un unico centro sostanziale di interessi.
- La perizia giurata inserita in una procedura di sanatoria non è di per sé idonea a paralizzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione se l'intervento non risulta condonabile secondo i requisiti sostanziali della legge statale.
- Le censure di motivazione sono inammissibili quando, sotto l'etichetta del vizio argomentativo, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali, senza evidenziare una reale apparenza della motivazione o un salto logico decisivo.
- Il decorso del tempo e la pregressa sospensione dell'esecuzione non fanno venir meno, di regola, la doverosità dell'ordine di demolizione, che conserva natura ripristinatoria e non è soggetto a prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23988/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24015/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24016/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24017/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24018/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24020/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →