Cassazione Civile, Ordinanza n. 11790/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un PVC, contestava l'indebita indicazione nella dichiarazione IVA 2020 di un credito IVA di oltre 210 milioni di euro, asseritamente acquisito per effetto di una fusione per incorporazione perfezionata il 27 aprile 2021 con una società italiana. L'Ufficio riteneva il credito inesistente e irrogava sanzioni per illegittima detrazione e infedele dichiarazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che il giudice non avesse esaminato la questione della correttezza del comportamento della società alla luce delle norme sulla fusione e sul subentro universale; con il secondo deduceva violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla fusione e sulla successione nei rapporti attivi e passivi, sostenendo di avere legittimamente esposto in dichiarazione il credito IVA dell'incorporata. In via preliminare l'Agenzia eccepiva inoltre il difetto di prova dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva rilasciato la procura, e soprattutto l'inammissibilità del ricorso per problemi di sottoscrizione e tempestività: il primo ricorso notificato il 13 gennaio 2025 risultava firmato digitalmente da un avvocato diverso da quello munito di procura speciale, mentre il secondo ricorso, notificato il 14 gennaio 2025, era tardivo perché oltre il termine di decadenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa ai poteri di rappresentanza, ma ha escluso la rimessione in termini perché il preteso disguido informatico non era provato come causa non imputabile e, comunque, non presentava i requisiti dell'assoluto impedimento. Ha poi affermato che il ricorso notificato il 13 gennaio 2025 era inammissibile perché sottoscritto da un avvocato diverso da quello investito della procura speciale, difettando la necessaria procura in capo al sottoscrittore; il ricorso notificato il 14 gennaio 2025 era a sua volta inammissibile perché tardivo, essendo decorso il termine per impugnare il giorno precedente. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
individua i vizi dedotti con il ricorso per cassazione, rispettivamente motivazione apparente e violazione di legge.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione apparente.
art. 2504 bis c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del subentro universale e degli effetti della fusione.
art. 172 d.P.R. 917/1986
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittima esposizione del credito della società incorporata da parte della incorporante.
art. 77 c.p.c.
evocato per affermare che il potere dell'institore di stare in giudizio può presumersi nei limiti del conferimento risultante dagli atti.
art. 153 c.p.c.
base normativa della rimessione in termini, ammessa solo in presenza di una causa non imputabile e di un assoluto impedimento.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per le memorie depositate nel procedimento camerale.
art. 155 c.p.c.
consente la proroga al primo giorno seguente quando il termine scade di domenica.
art. 365 c.p.c.
prescrive la necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore munito di procura speciale; la mancanza della procura in capo al sottoscrittore comporta inammissibilità.
art. 369 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito del ricorso tempestivamente notificato.
art. 325 c.p.c.
individuato come termine di decadenza per la proposizione del ricorso per cassazione.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
fondamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1 l. 228/2012
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel provvedimento.
art. 3-bis l. 53/1994
richiamato per la relazione di notificazione telematica e l'attestazione di conformità.
Massime di principio
- La rimessione in termini richiede la prova rigorosa di una causa non imputabile che abbia carattere di assolutezza e che sia stata la causa determinante della decadenza; un mero malfunzionamento asserito, non documentato, o un errore nell'utilizzo degli strumenti telematici non è sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione la sottoscrizione del difensore munito di procura speciale è elemento essenziale di validità/paternità dell'atto: se il ricorso è firmato da un avvocato diverso da quello investito della procura, il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura in capo al sottoscrittore.
- La sanatoria del difetto di sottoscrizione o della paternità dell'atto può operare solo quando la paternità sia comunque desumibile da elementi univoci; essa non può essere estesa all'ipotesi in cui il ricorso sia sottoscritto da un professionista diverso da quello munito di procura.
- Quando il primo ricorso notificato entro termine sia inammissibile per vizio della sottoscrizione e il successivo ricorso sia notificato oltre il termine decadenziale, quest'ultimo resta tardivo e non può rimediare al vizio del primo.
- In tema di errori telematici imputati allo studio legale, non basta allegare il disguido: occorre dimostrare concretamente la causa esterna e imprevedibile dell'errore, non essendo sufficiente un generico richiamo a problemi del software o della piattaforma.
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