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Sentenza

Sentenza del 20/11/2017 n. 4736 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Notifica degli atti tributari - Irreperibilità del destinatario - Procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che tale procedura per irreperibilità relativa presuppone che siano conosciuti il domicilio, l'abitazione, l'ufficio, il luogo di lavoro o l'azienda del destinatario. In tali luoghi devono essere eseguiti gli adempimenti previsti, tra cui l'affissione dell'avviso di deposito e l'invio della raccomandata informativa. L'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 600/1973 consente invece l'affissione dell'avviso all'albo comunale solo quando, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione, il contribuente non abbia abitazione, ufficio o azienda.

La decisione

La sentenza ha affermato che la notifica ex art. 140 c.p.c. è valida soltanto se ricorrono i relativi presupposti e se sono eseguiti tutti gli adempimenti prescritti. Qualora l'Amministrazione proceda mediante affissione all'albo comunale senza avere previamente individuato o verificato l'esistenza di un'abitazione, di un ufficio o di un'azienda del contribuente nel Comune, la procedura notificatoria non può ritenersi regolare e la notifica dell'atto tributario è invalida.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Procedura di notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

    La procedura richiede che il destinatario sia sostanzialmente localizzabile, almeno attraverso un domicilio, un'abitazione, un ufficio o un'azienda conosciuti, presso i quali devono essere compiuti gli adempimenti previsti, compresa l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    L'affissione dell'avviso del deposito all'albo del Comune è possibile quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione il contribuente non ha abitazione, ufficio o azienda.

    La disposizione speciale in materia tributaria limita il ricorso all'affissione all'albo comunale ai casi in cui nel Comune non esista alcun luogo riconducibile al contribuente. Non è sufficiente una generica irreperibilità del destinatario se l'Amministrazione avrebbe dovuto individuare o considerare un'abitazione, un ufficio o un'azienda.

Massime di principio

  • La notifica ex art. 140 c.p.c. non può essere utilizzata automaticamente ogni volta che il destinatario non viene trovato: occorre verificare la presenza dei presupposti legali e documentare le ricerche svolte.
  • Nel contenzioso tributario, l'affissione all'albo comunale costituisce una modalità residuale, utilizzabile quando nel Comune non risultino abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
  • L'Amministrazione deve eseguire correttamente e provare tutti gli adempimenti della procedura notificatoria; l'omissione o l'errata scelta della procedura può determinare l'invalidità della notifica e degli atti successivi.
  • La mera irreperibilità di fatto del destinatario non equivale necessariamente all'irreperibilità assoluta: se è noto un luogo collegato al contribuente, devono essere applicate le formalità previste per quel luogo.

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