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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20392/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni autisti addetti al trasporto pubblico locale di ottenere dalla società datrice il pagamento del contributo regionale integrativo per la produttività previsto da accordi del 2004, per gli anni dal 2009 in poi. La Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda, ritenendo che l'erogazione del contributo fosse subordinata al concreto finanziamento regionale e al perseguimento di obiettivi di efficienza, produttività e competitività, mai realizzati o finanziati dopo il 2009. La società ha proposto ricorso principale deducendo: 1) violazione di norme processuali per il mancato accoglimento della richiesta di restituzione delle somme che essa assumeva di aver pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, pagamento che sarebbe stato dimostrato da prospetti e buste paga; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere la Corte d'appello valorizzato indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere l'avvenuto pagamento, anche alla luce delle vicende dell'esecuzione forzata e delle buste paga successive al precetto. I lavoratori hanno resistito e, con ricorso incidentale, hanno contestato l'interpretazione degli accordi collettivi e della normativa richiamata dalla Corte territoriale, sostenendo che il contributo fosse dovuto in misura fissa e permanente, senza essere condizionato a obiettivi di produttività né alla disciplina del pubblico impiego o delle società partecipate, e che quindi il loro diritto al compenso integrativo fosse sorto indipendentemente dal finanziamento regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto inammissibile e comunque infondato nella parte residua, osservando che la censura si limitava a contrapporre una propria lettura degli accordi collettivi a quella, plausibile e congruamente motivata, accolta dalla Corte d'appello, senza specificare in concreto la violazione dei criteri ermeneutici. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui le buste paga prodotte non avevano valore di quietanza e non provavano, da sole, l'effettivo pagamento delle somme; inoltre ha affermato che la valutazione delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. In conseguenza del rigetto di entrambi i ricorsi, le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi dedotti in cassazione, ma le censure vengono respinte perché, nel ricorso incidentale, non sono specificati i concreti canoni interpretativi violati e, nel ricorso principale, si contesta una valutazione di merito non sindacabile.

  • artt. 88, 115, 416, 420, 436 c.p.c.

    le norme processuali invocate nel primo motivo non conducono all'accoglimento della domanda restitutoria, perché la Corte d'appello ha valutato correttamente la mancanza di prova del pagamento effettivo.

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare la decisione di merito, ma la censura non supera il vaglio di legittimità.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la prova per presunzioni semplici ha pari dignità rispetto agli altri mezzi di prova libera, ma la scelta di farvi ricorso e la valutazione degli indizi spettano al giudice di merito, se la motivazione è congrua.

  • artt. 1362 c.c. e seguenti

    la parte che denuncia un errore ermeneutico deve indicare specificamente i canoni interpretativi violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla Corte territoriale come principio ostativo all'erogazione di trattamenti economici accessori non corrispondenti a prestazioni effettivamente rese.

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    è richiamato come norma che ribadisce la finalizzazione della contrattazione collettiva al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici.

  • art. 54 d.lgs. n. 150 del 2009

    interviene a modificare il quadro dell'art. 40, comma 3-bis, nel senso del richiamo all'efficienza e produttività.

  • art. 2, comma 32, legge n. 203 del 2008

    richiamato come precedente conferma del principio di efficienza e produttività nei servizi pubblici.

  • art. 18 d.l. n. 112 del 2008

    invocato quale disposizione coerente con il contenimento dei costi del personale e degli oneri contrattuali nelle società partecipate.

  • art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016

    "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento"

    attribuisce al socio pubblico il potere di fissare obiettivi di contenimento dei costi, anche del personale, per le società controllate; la Corte lo legge come regola di comportamento per gli amministratori e come fondamento della legittimità di trattamenti accessori condizionati a obiettivi e finanziamenti.

  • art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016

    richiamato in relazione alla possibile responsabilità, anche erariale, derivante dalla violazione delle regole di contenimento dei costi nelle società partecipate.

  • art. 18 d.l. n. 112 del 2008

    richiamato anche per il profilo del contenimento degli oneri e della compatibilità con la disciplina delle società pubbliche.

  • art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016

    ribadisce la necessità di obiettivi specifici del socio pubblico e la logica di contenimento delle spese, compreso il personale.

  • art. 301 della legge n. 244 del 2007

    richiamato come norma che ha vietato il finanziamento statale alle Regioni per rinnovi contrattuali connessi al trasporto pubblico locale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio/contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto dell'impugnazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dei criteri di interpretazione del contratto richiede la specifica indicazione del canone ermeneutico violato e del modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del medesimo testo negoziale.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più letture plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni alternative non è sindacabile in cassazione, se la motivazione è congrua e non illogica.
  • La prova per presunzioni semplici ha pari dignità rispetto agli altri mezzi di prova libera, ma la selezione degli indizi, la loro gravità, precisione e concordanza e il ricorso al ragionamento presuntivo appartengono al giudice di merito.
  • Le buste paga, anche se prodotte in giudizio, provano la consegna del documento ma non necessariamente l'effettivo pagamento delle somme in esso indicate; la prova dell'adempimento retributivo resta a carico del datore di lavoro quando il pagamento è contestato.
  • Nelle società partecipate o controllate da enti pubblici, i trattamenti economici accessori possono essere legittimamente collegati a obiettivi di efficienza, produttività e contenimento dei costi, e possono essere condizionati all'effettiva disponibilità del finanziamento previsto dagli accordi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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