Sentenza n. 10011/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera approvata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 novembre 2021, avente a oggetto “-OMISSIS-”, nella parte in cui detta delibera risulta lesiva della posizione del ricorrente (in particolare, da pag. -OMISSIS-: “Con riferimento al -OMISSIS-” a pag. -OMISSIS-: “…-OMISSIS-”); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali la delibera adottata dalla Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del -OMISSIS- dicembre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM di archiviazione del procedimento di trasferimento d’ufficio, limitatamente ad alcune espressioni contenute nella motivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrato ordinario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato soltanto una parte della motivazione della delibera con cui il CSM aveva archiviato, nei suoi confronti, il procedimento di trasferimento d’ufficio, lamentando che alcune espressioni fossero lesive della sua immagine personale e professionale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter dell’ordinamento giudiziario e della circolare del CSM sulle tabelle degli uffici giudicanti, sostenendo che non fosse configurabile a suo carico un dovere atipico di vigilanza sulla regolarità formale della composizione del collegio, soprattutto perché non aveva contribuito alla designazione dei componenti, il dirigente dell’ufficio e il presidente di sezione erano competenti per l’organizzazione tabellare e presso l’ufficio esistevano prassi non formalizzate per le sostituzioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 2, del r.d.lgs. n. 511/1946, sostenendo che le valutazioni sulla sua asserita condotta acritica e supina fossero estranee al presupposto del trasferimento d’ufficio, costituito dall’appannamento dell’indipendenza e imparzialità del magistrato con conseguenti disfunzioni percepibili dalla collettività. Il CSM ha eccepito la tardività del ricorso straordinario e la carenza di interesse, in quanto la delibera era favorevole al magistrato avendo disposto l’archiviazione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che il termine per impugnare non decorreva dalla mera conoscenza dell’archiviazione, comunicata il 26 novembre 2021, ma dalla piena conoscenza della motivazione lesiva, non ancora conosciuta a quella data. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di interesse: pur essendo favorevole l’esito decisorio della delibera, il ricorrente aveva un interesse, anche morale, all’eliminazione di valutazioni fortemente critiche idonee a ledere la reputazione professionale. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti richiesti. Il Collegio ha riconosciuto l’esistenza di un dovere generale del presidente di un organo collegiale di verificare la correttezza della composizione, ma ha ritenuto illegittimo qualificare come “acritica” e “supina” la condotta del magistrato nel caso concreto. La vigilanza sulle tabelle competeva anzitutto al dirigente dell’ufficio e al presidente di sezione; il ricorrente non aveva contribuito alla composizione del collegio; inoltre, nell’ufficio erano praticate modalità non formalizzate di sostituzione del presidente e dei giudici a latere. Tali circostanze rendevano ragionevole l’affidamento del magistrato sulla correttezza delle designazioni comunicate dal presidente del tribunale e impedivano di qualificare come gravemente negligente la mancata richiesta di documentazione formale o di ulteriori rassicurazioni. È stata quindi dichiarata l’illegittimità della parte motivazionale in cui si affermava che il magistrato aveva accettato acriticamente di presiedere il collegio, aveva supinamente accettato una composizione non conforme alle tabelle e aveva tenuto la condotta censurata. Sono rimaste ferme sia l’archiviazione del procedimento di trasferimento sia le altre parti non impugnate della motivazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
termine di centoventi giorni
Il termine per proporre ricorso straordinario decorre dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo; nel caso di impugnazione circoscritta alla motivazione, occorre la conoscenza delle specifiche affermazioni lesive, non soltanto dell’esito favorevole del procedimento.
art. 7-ter r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
La disciplina tabellare attribuisce anzitutto ai dirigenti dell’ufficio e agli organi organizzativi competenti il dovere di assicurare l’osservanza delle regole tabellari; nel caso concreto non giustificava l’addebito, formulato in termini fortemente critici, al magistrato che non aveva contribuito alla composizione del collegio.
art. 2, comma 2, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511
trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale
Il potere di trasferimento d’ufficio presuppone un appannamento dell’indipendenza e dell’imparzialità del magistrato tale da incidere sul regolare esercizio della funzione; valutazioni sulla diligenza del magistrato non possono essere rappresentate in termini sproporzionatamente critici quando le circostanze concrete non le giustificano.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La piena conoscenza utile a far decorrere il termine d’impugnazione deve riguardare il contenuto effettivamente lesivo dell’atto; quando l’impugnazione è rivolta esclusivamente contro la motivazione, la mera conoscenza dell’esito dispositivo favorevole non è sufficiente.
- È ammissibile l’impugnazione di un provvedimento favorevole nella parte motivazionale quando specifiche valutazioni dell’amministrazione siano autonomamente idonee a ledere l’immagine o la reputazione professionale del destinatario; sussiste in tal caso un interesse anche morale all’eliminazione di tali valutazioni.
- Il presidente di un organo collegiale è titolare di un dovere generale di verificare la correttezza della composizione dell’organo, ma l’eventuale omissione non può essere qualificata come condotta gravemente acritica o supina senza considerare le competenze organizzative degli altri organi, il contributo effettivamente prestato alla composizione e le prassi operative dell’ufficio.
- La presenza di prassi organizzative non formalizzate, unitamente ai rapporti istituzionali interni e all’affidamento sulla correttezza dell’operato del dirigente dell’ufficio, può escludere che la mancata richiesta di documentazione formale o di ulteriori rassicurazioni integri una negligenza gravemente censurabile.
- Nel valutare la legittimità della motivazione di un provvedimento amministrativo, il giudice può sindacare autonomamente le qualificazioni valutative con cui l’amministrazione rappresenta i fatti, anche quando resti fermo il contenuto dispositivo favorevole e non sia impugnata ogni altra parte della motivazione.
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