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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17853/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile il riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio dei suoi dispositivi informatici. Le censure miravano a denunciare: motivazione insufficiente del decreto (il PM avrebbe indicato solo la generica espressione "elementi dimostrativi della responsabilità dell'indagato" senza spiegare quali specifici elementi si sarebbero acquisiti); omissione di adeguata valutazione della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura rispetto al fine investigativo rispetto al perimetro temporale (acquisizione di dati dal gennaio 2023, mentre la contestazione provvisoria risaliva al 10 marzo 2025); uso di parole chiave generiche e non pertinenti, sovrapponibili all'attività lavorativa dell'indagato; mancata indicazione di termini per l'estrazione della "copia fine" e per la restituzione/gestione delle copie, con rischio di acquisizione indiscriminata di dati e di lesione di segreti aziendali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse un vizio di motivazione così radicale da giustificare annullamento: il Tribunale del riesame aveva valutato che il PM aveva comunque motivato la natura esplorativa del sequestro, la verosimiglianza della presenza di elementi probatori nei dispositivi, la coerenza delle parole chiave con l'ipotesi delittuosa e l'indicazione di un periodo temporale di perimetrazione; inoltre il telefono, unico dispositivo controverso, era stato restituito all'indagato dopo l'estrazione di una copia forense. La Cassazione ha poi richiamato il principio consolidato secondo cui chi chiede il riesame dopo la restituzione del dispositivo deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta: il ricorrente non ha fornito elementi specifici (si è limitato a enunciare generici "segreti aziendali"). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma concernente i presupposti e la motivazione del decreto di perquisizione e sequestro; la Corte ha ritenuto che l'elemento motivazionale relativo alla verosimiglianza della presenza di elementi probatori nei dispositivi fosse sufficiente e non affetto da vizi tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi.

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina del sequestro probatorio; richiamata nella critica sulla proporzionalità dell'apprensione dei dati, la Corte ha però ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato la necessità della misura.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla disciplina del sequestro; evocata nelle censure sulla motivazione e proporzionalità, la Corte ha valutato che non ricorressero vizi tali da annullare il decreto.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali impugnate; la decisione osserva i criteri di completezza e ragionevolezza della motivazione richiesti per i provvedimenti coercitivi.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate dal ricorrente; in generale attiene ai poteri del pubblico ministero nelle indagini, ma la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna per le spese del procedimento: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 473 cod. pen.

    Norma sostanziale inerente uno dei reati per i quali l'indagato era sottoposto a indagine; indicata come oggetto dell'indagine ma non oggetto di specifica interpretazione ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 648 cod. pen.

    Altro reato per il quale era indagato l'interessato; menzionato come contesto fattuale dell'indagine.

  • Sez. Un. n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)

    "deve tuttavia trattarsi di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni"

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il dispositivo è stato restituito dopo l'estrazione di una copia, il ricorrente che chieda il riesame deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia; mere e generiche affermazioni non sono sufficienti.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3349 del 04/12/20?? (dep. 2026), Rv. 289097

    Richiamata quale precedente che conferma il principio della necessità di un interesse concreto e attuale per ottenere tutela quando il dispositivo è stato restituito dopo estrazione di copia forense.

Massime di principio

  • Se il dispositivo elettronico è stato restituito dopo l'estrazione di una copia forense, il ricorrente che lamenta violazioni connesse alla copia deve provare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il decreto di perquisizione/sequestro deve contenere una motivazione minima coerente e ragionevole: indicazioni sulla verosimiglianza della presenza di elementi probatori, sulla coerenza delle parole chiave e su un perimetro temporale sono elementi che il giudice valuta come rilevanti per la sufficienza motivazionale.
  • Le censure sulla proporzionalità (adeguatezza, necessità, gradualità) richiedono che il PM specifichi i criteri di selezione dei dati, la perimetrazione temporale e la tempistica dell'estrazione. Se tali elementi risultano da motivazione del PM o sono valutati congruamente dal giudice del riesame, il vizio potrebbe non essere ritenuto grave.
  • L'indicazione di parole chiave deve essere pertinente e collegata all'ipotesi di reato; parole chiave generiche e sovrapponibili all'attività lecita possono essere oggetto di contestazione, ma la contestazione deve essere supportata da elementi concreti per avere efficacia in sede di cassazione.
  • La Corte di Cassazione limita il sindacato sui provvedimenti di sequestro ai vizi di legge e ai vizi motivazionali radicali (assenza/insufficienza gravissima della motivazione), non a semplici contrapposizioni valutative tra giudici di merito.
  • Gli opponenti infondati o manifestamente incolti possono essere condannati alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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