Cassazione Penale, Ordinanza n. 03650/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione resa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Bari, aveva confermato l'affermazione di responsabilità per associazione per delinquere e furto in abitazione aggravato, rideterminando la pena. I ricorsi deducevano vizi di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza l'insufficienza della motivazione sulla determinazione della pena. Uno dei ricorrenti ha anche depositato memoria, insistendo per l'ammissibilità del ricorso, ma senza sviluppare argomenti idonei a superare le ragioni originarie di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, quanto alla memoria depositata nell'interesse di uno dei ricorrenti, che essa non era idonea a sanare ex post le carenze originarie dell'impugnazione, poiché l'integrazione successiva non può rimediare a una non corretta impostazione iniziale dei motivi. Nel merito delle censure sulla pena, ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati, osservando che la motivazione rafforzata sulla dosimetria è richiesta solo se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale; quando la pena è inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte di appello aveva espressamente richiamato tale criterio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I parametri di cui all'art. 133 c.p. possono ritenersi implicitamente valutati quando il giudice determini la pena richiamando il criterio di adeguatezza, specie se la pena irrogata è al di sotto della media edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La memoria depositata in cassazione non può sanare le originarie carenze strutturali o argomentative del ricorso, se non rende ammissibile un'impugnazione inizialmente impostata in modo scorretto.
- La censura sulla motivazione della pena è manifestamente infondata quando la pena irrogata si colloca al di sotto della media edittale e il giudice di merito ha richiamato il criterio di adeguatezza della sanzione.
- La motivazione sulla dosimetria della pena richiede un approfondimento rafforzato solo se la pena si discosta in modo significativo dal minimo edittale; in caso contrario, il richiamo ai criteri legali di commisurazione è sufficiente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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