Sentenza n. 11737/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 24 settembre 2025 con cui la Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 maggio 2023, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 28 gennaio 2026 adottato in sede di riesame e confermativo del precedente. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha proceduto al riesame della posizione del lavoratore, lo ha convocato e ha riferito del rilascio del modello 209.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento originariamente impugnato era stato superato da un nuovo atto negativo adottato il 29 gennaio 2026. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il procedimento si è concluso positivamente con il rilascio del modello 209. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda, con esclusione dell’obbligo di restituzione al ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. sulla possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale e sulla cessata materia del contendere del ricorso proposto con motivi aggiunti
Il giudice ha previamente sottoposto alle parti la possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
obbligo di restituzione del contributo unificato
La pronuncia pone a carico dell’amministrazione l’obbligo di restituzione del contributo unificato al ricorrente, pur compensando le altre spese di giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’atto impugnato è superato da un successivo provvedimento negativo, salvo che residui uno specifico interesse alla decisione sull’atto originario.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta misure idonee a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno l’utilità concreta di una pronuncia.
- Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente durante il giudizio mediante il rilascio del titolo o documento richiesto, il ricorso per motivi aggiunti contro il precedente atto negativo può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una vicenda processuale peculiare, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →