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Sentenza

Sentenza n. 4420/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS-, Atto n. -OMISSIS-del 27 ottobre 2022, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202312291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato in quiescenza a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, ha impugnato il prospetto INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non riconosceva i sei scatti stipendiali figurativi e domandando l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990. L'INPS ha chiesto il rigetto, prospettando anche l'irrilevanza o l'infondatezza della pretesa alla luce del termine previsto per la domanda di collocamento in quiescenza e di profili di costituzionalità riferiti agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, letto con l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, si applichi anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Poiché il ricorrente aveva compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio ed era cessato dal servizio a domanda, gli spettano i sei scatti stipendiali figurativi, ciascuno del 2,50 per cento, da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Il termine per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo superamento non comporta decadenza, in assenza di una previsione chiara in tal senso. Il richiamo ai profili di incostituzionalità è stato ritenuto generico e comunque infondato, anche alla luce dell'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui una diversa interpretazione costituzionalmente orientata non può attribuire alla previsione legislativa un contenuto opposto a quello espresso. L'INPS è stato quindi obbligato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese, pari a 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale delle forze di polizia [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...] Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e attribuisce i sei scatti ai fini della liquidazione del TFS al dipendente cessato a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

    La disposizione conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    In base al richiamo operato dal giudice, sulle somme dovute devono essere riconosciuti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre, secondo il giudice, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, in virtù della conferma contenuta nell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • Il dipendente delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile ha diritto all'inclusione nella base di calcolo del TFS di sei scatti stipendiali figurativi, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio rilevante.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza, poiché la norma non qualifica il termine come tale né stabilisce espressamente una conseguenza decadenziale.
  • In presenza di un'espressa previsione legislativa attributiva di un beneficio previdenziale, l'interpretazione costituzionalmente orientata non può essere utilizzata per attribuire alla disposizione un contenuto opposto a quello risultante dal suo tenore normativo.
  • Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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