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Sentenza

Sentenza n. 557/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 5437 dell’11 febbraio 2021, con la quale il Comune di Copertino - Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. ingiungeva all'odierno ricorrente il divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla “Segnalazione certificata di inizio attività-S.C.I.A. n. 21/D003-Lavori per manutenzione straordinaria di una civile abitazione - Fabbricato in via Grottella esterna” e, al contempo, richiedeva al ricorrente il pagamento di € 5.656,30 a titolo di contributo di costruzione relativamente alla predetta pratica edilizia; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto "Nuova determinazione del contributo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi a carattere oneroso. Aggiornamento anno 2017”; - nonché di ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto; - nonche' per l'accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione resistente a richiedere alcunché a titolo di contributo di costruzione in relazione al progetto di cui alla predetta SCIA; - e per la condanna del Comune di Copertino alla restituzione di tutto quanto indebitamente corrisposto dall'odierno ricorrente a titolo di contributo di costruzione, relativamente alla predetta pratica edilizia.

Giustizia amministrativa202100726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che vietava la prosecuzione dei lavori oggetto di SCIA e richiedeva il pagamento di € 5.656,30 a titolo di contributo di costruzione, nonché delibera comunale di aggiornamento del contributo di costruzione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale deducendo violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 22 e 23 d.P.R. 380/2001, difetto di contraddittorio, motivazione e istruttoria, carenza di potere, travisamento dei fatti, violazione del principio di affidamento e di proporzionalità. Ha inoltre contestato la qualificazione degli interventi edilizi e l’esistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione, invocando gli artt. 3, 16 e 17 d.P.R. 380/2001, nonché l’illegittimità derivata della delibera comunale e chiedendo l’accertamento negativo della pretesa contributiva e la restituzione delle somme eventualmente versate. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una nuova nota, comunicando la rettifica della precedente determinazione, l’avvio del procedimento di ricalcolo del contributo ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.P.R. 380/2001 e la possibile restituzione delle maggiori somme versate, subordinando la prosecuzione dei lavori alla conclusione del procedimento di ricalcolo e all’autorizzazione allo scarico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nota comunale successiva ha rettificato e sostituito la determinazione originariamente impugnata, facendone cessare gli effetti e privando il ricorrente di una concreta utilità derivante dalla decisione sul merito. L’interesse all’impugnazione si sarebbe trasferito sulla nuova determinazione, estranea al giudizio perché non contestata mediante motivi aggiunti. Il Collegio ha inoltre precisato che la determinazione e liquidazione del contributo di costruzione non costituisce esercizio di potestà autoritativa, ma espressione della pretesa creditoria legale del Comune connessa al rilascio del titolo edilizio; pertanto non si applica la disciplina dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990 e l’amministrazione può rideterminare l’importo del contributo, anche a favore o a sfavore del privato, quando sia stato inizialmente liquidato in modo erroneo. Le spese sono state compensate per i giustificati motivi derivanti dal tempestivo mutamento di posizione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di ricalcolo del contributo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza esame nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 19 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della SCIA, senza esame nel merito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il giudice ha escluso l’applicabilità della disciplina dell’annullamento d’ufficio alla determinazione del contributo di costruzione, qualificata come attività non autoritativa.

  • art. 15, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Indicato dal Comune quale base normativa del ricalcolo del contributo relativo agli interventi di completamento di opere non ultimate.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’esistenza e alla quantificazione del contributo di costruzione, senza decisione di merito.

  • art. 17 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di esenzione dal contributo di costruzione, senza decisione di merito.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla SCIA e ai relativi poteri amministrativi, senza esame di merito.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla SCIA e al divieto di prosecuzione dell’attività, senza esame di merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il presidente ha segnalato alle parti il possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una nuova determinazione che sostituisce quella impugnata e ne fa cessare gli effetti, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se non residua una concreta utilità derivante dalla decisione di merito.
  • Se la nuova determinazione amministrativa non è impugnata mediante motivi aggiunti, l’interesse alla tutela non può essere trasferito automaticamente sull’atto sopravvenuto, che resta estraneo all’oggetto del giudizio.
  • La determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione costituiscono esercizio di una pretesa creditoria prevista dalla legge e non espressione di potestà autoritativa; di conseguenza, non si applica la disciplina dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Nel rapporto relativo al contributo di costruzione, l’amministrazione può rideterminare l’importo dovuto, sia a favore sia a sfavore del privato, quando la precedente liquidazione sia risultata erronea.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriSCIA e liberalizzazioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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