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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 107/2024 (n. 2531/2023 rg), emessa in data 6.2.2024, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202506191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica docente per complessivi euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 107/2024, passata in giudicato e non impugnata, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, ed era stato condannato il Ministero all'erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 febbraio 2025 ai fini dell'esecuzione. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e una penale per l'ulteriore ritardo. Con nota del 23 gennaio 2026 ha rinunciato alla domanda di penale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza. Ha verificato che l'azione riguardava una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, rientrante nell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., e che erano rispettati i termini processuali applicabili. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. È stato nominato sin da subito commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire impedimento all'esecuzione del giudicato. Il TAR non ha provveduto sulla penale, essendovi stata rinuncia espressa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il termine era decorso senza adempimento.

  • art. 115 c.p.a.

    La notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione è stata considerata ai fini dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire allo spirare infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione, attribuendogli i poteri necessari per compiere anche gli atti contabili indispensabili al pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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