Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Catania, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3833/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 11820/23 R.G.

Giustizia amministrativa202502511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 3833/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.513,20, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non ha eseguito il titolo giudiziale e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, era stato notificato all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 350,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Ha ulteriormente modificato la disciplina del termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento della definitività del titolo giudiziale, della sua rituale notificazione all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato dell'intervento sostitutivo su richiesta dell'interessato.
  • L'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario che riconosce un credito retributivo può essere contrastata mediante il giudizio amministrativo di ottemperanza, quando ricorrono i presupposti e i limiti previsti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.