Sentenza n. 433/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3833/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 11820/23 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 3833/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.513,20, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non ha eseguito il titolo giudiziale e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, era stato notificato all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 350,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Ha ulteriormente modificato la disciplina del termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento della definitività del titolo giudiziale, della sua rituale notificazione all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato dell'intervento sostitutivo su richiesta dell'interessato.
- L'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario che riconosce un credito retributivo può essere contrastata mediante il giudizio amministrativo di ottemperanza, quando ricorrono i presupposti e i limiti previsti dalla disciplina processuale.
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