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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07504/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coltivatore)

La controversia

La controversia riguarda l'esercizio del diritto di prelazione e del retratto agrario su alcuni fondi agricoli. In primo grado la domanda dell'affittuario-coltivatore diretto, diretta ad accertare il suo diritto di prelazione sui terreni poi acquistati da altri soggetti, era stata respinta. In appello, invece, la decisione viene riformata e viene dichiarato l'acquisto in capo all'appellante della proprietà piena ed esclusiva dei fondi, con condanna alla rifusione agli acquirenti delle somme da essi versate per l'acquisto. I soccombenti propongono ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e dell'intero processo per mancata integrazione del litisconsorzio necessario a seguito del decesso, avvenuto in corso di primo grado, del terzo chiamato in causa, con prosecuzione del giudizio senza evocazione degli eredi; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'essere il retraente un commercialista dedito abitualmente alla relativa attività e la mancata prova della prestazione diretta della forza lavoro necessaria alla coltivazione; 3) violazione della disciplina sulla prelazione agraria per mancanza del requisito della prevalenza della forza lavoro del retraente rispetto a quella necessaria alla coltivazione del fondo; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 8 l. 590/1965, assumendo che il fondo fosse destinato anche ad allevamento e magazzinaggio, quindi fuori dall'ambito applicativo della prelazione agraria.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Respinge il primo motivo richiamando il principio di ultrattività del mandato difensivo: la mancata dichiarazione del decesso della parte costituita a mezzo procuratore comporta che il difensore continui a rappresentarla come se l'evento non si fosse verificato, sicché la posizione processuale resta stabilizzata anche nei gradi successivi. Dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati come dissenso sulla ricostruzione di fatto e sulla valutazione delle prove, senza rispettare i rigorosi limiti del vizio di motivazione e senza indicare correttamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso; rileva anche l'inammissibilità delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'omessa pronuncia per difetto di specificità. Dichiara inammissibile anche il quarto motivo perché in realtà diretto a contestare in fatto l'applicazione della disciplina della prelazione agraria al contratto e all'utilizzazione del fondo. La conseguenza è la conferma della sentenza d'appello e la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità, oltre agli oneri contributivi aggiuntivi ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 101, 102 e 110 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio dopo il decesso della parte originaria; la Corte esclude la violazione per effetto dell'ultrattività del mandato difensivo.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Il vizio processuale è deducibile solo nei limiti delle nullità effettive del procedimento o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il nuovo testo consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione del merito o della sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia va specificamente individuata indicando la domanda o eccezione e l'atto in cui è stata proposta; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò sia imposto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura per motivazione apparente o perplessa è ammissibile solo se il vizio emerge dal solo testo della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio ex art. 360 n. 5 occorre l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta e del suo rilievo processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione della specificità della censura.

  • art. 8 l. 590/1965

    La Corte ne richiama l'ambito applicativo in tema di prelazione agraria, ma respinge la censura perché sollecita una diversa ricostruzione in fatto e non un vero errore di diritto.

  • art. 31 l. 590/1965

    Norma evocata per il requisito della forza lavoro direttamente prestata dal coltivatore diretto in misura non inferiore a un terzo di quella occorrente alla coltivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per sostenere un'interpretazione letterale della norma sulla prelazione, ma la censura è ritenuta inammissibile perché in fatto.

  • art. 1372 c.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione all'interpretazione del contratto di utilizzazione del fondo, senza che la Corte vi ravvisi un autonomo errore di diritto.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1372 c.c. sulla portata del contratto; la Corte non accoglie la doglianza perché sostanzialmente fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di morte di una parte costituita a mezzo procuratore, se l'evento non viene dichiarato o notificato, opera l'ultrattività del mandato e il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non fosse accaduto, con stabilizzazione della posizione processuale anche nei successivi gradi.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato; non consente di contestare la sufficienza della motivazione o di proporre una rivalutazione del merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la mera valutazione delle prove o il diverso peso attribuito agli elementi istruttori; è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • La censura di omessa pronuncia richiede la puntuale individuazione della domanda o eccezione asseritamente trascurata e dell'atto processuale in cui è stata formulata, al fine di consentirne il controllo di ritualità e tempestività.
  • Nelle controversie sulla prelazione agraria, la contestazione in cassazione non può risolversi nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale circa la qualità di coltivatore diretto o la destinazione del fondo, quando il ricorrente non denunci un effettivo errore di diritto ma solo un dissenso sull'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitùCompravendita
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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