Cassazione Civile, Ordinanza n. 07504/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore)
La controversia
La controversia riguarda l'esercizio del diritto di prelazione e del retratto agrario su alcuni fondi agricoli. In primo grado la domanda dell'affittuario-coltivatore diretto, diretta ad accertare il suo diritto di prelazione sui terreni poi acquistati da altri soggetti, era stata respinta. In appello, invece, la decisione viene riformata e viene dichiarato l'acquisto in capo all'appellante della proprietà piena ed esclusiva dei fondi, con condanna alla rifusione agli acquirenti delle somme da essi versate per l'acquisto. I soccombenti propongono ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e dell'intero processo per mancata integrazione del litisconsorzio necessario a seguito del decesso, avvenuto in corso di primo grado, del terzo chiamato in causa, con prosecuzione del giudizio senza evocazione degli eredi; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'essere il retraente un commercialista dedito abitualmente alla relativa attività e la mancata prova della prestazione diretta della forza lavoro necessaria alla coltivazione; 3) violazione della disciplina sulla prelazione agraria per mancanza del requisito della prevalenza della forza lavoro del retraente rispetto a quella necessaria alla coltivazione del fondo; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 8 l. 590/1965, assumendo che il fondo fosse destinato anche ad allevamento e magazzinaggio, quindi fuori dall'ambito applicativo della prelazione agraria.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Respinge il primo motivo richiamando il principio di ultrattività del mandato difensivo: la mancata dichiarazione del decesso della parte costituita a mezzo procuratore comporta che il difensore continui a rappresentarla come se l'evento non si fosse verificato, sicché la posizione processuale resta stabilizzata anche nei gradi successivi. Dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati come dissenso sulla ricostruzione di fatto e sulla valutazione delle prove, senza rispettare i rigorosi limiti del vizio di motivazione e senza indicare correttamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso; rileva anche l'inammissibilità delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'omessa pronuncia per difetto di specificità. Dichiara inammissibile anche il quarto motivo perché in realtà diretto a contestare in fatto l'applicazione della disciplina della prelazione agraria al contratto e all'utilizzazione del fondo. La conseguenza è la conferma della sentenza d'appello e la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità, oltre agli oneri contributivi aggiuntivi ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 101, 102 e 110 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio dopo il decesso della parte originaria; la Corte esclude la violazione per effetto dell'ultrattività del mandato difensivo.
art. 360 c.p.c., n. 4
Il vizio processuale è deducibile solo nei limiti delle nullità effettive del procedimento o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il nuovo testo consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia va specificamente individuata indicando la domanda o eccezione e l'atto in cui è stata proposta; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri consentiti.
art. 116 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò sia imposto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura per motivazione apparente o perplessa è ammissibile solo se il vizio emerge dal solo testo della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per il vizio ex art. 360 n. 5 occorre l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta e del suo rilievo processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione della specificità della censura.
art. 8 l. 590/1965
La Corte ne richiama l'ambito applicativo in tema di prelazione agraria, ma respinge la censura perché sollecita una diversa ricostruzione in fatto e non un vero errore di diritto.
art. 31 l. 590/1965
Norma evocata per il requisito della forza lavoro direttamente prestata dal coltivatore diretto in misura non inferiore a un terzo di quella occorrente alla coltivazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per sostenere un'interpretazione letterale della norma sulla prelazione, ma la censura è ritenuta inammissibile perché in fatto.
art. 1372 c.c.
Evocato dai ricorrenti in relazione all'interpretazione del contratto di utilizzazione del fondo, senza che la Corte vi ravvisi un autonomo errore di diritto.
art. 1374 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1372 c.c. sulla portata del contratto; la Corte non accoglie la doglianza perché sostanzialmente fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di morte di una parte costituita a mezzo procuratore, se l'evento non viene dichiarato o notificato, opera l'ultrattività del mandato e il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non fosse accaduto, con stabilizzazione della posizione processuale anche nei successivi gradi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato; non consente di contestare la sufficienza della motivazione o di proporre una rivalutazione del merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la mera valutazione delle prove o il diverso peso attribuito agli elementi istruttori; è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- La censura di omessa pronuncia richiede la puntuale individuazione della domanda o eccezione asseritamente trascurata e dell'atto processuale in cui è stata formulata, al fine di consentirne il controllo di ritualità e tempestività.
- Nelle controversie sulla prelazione agraria, la contestazione in cassazione non può risolversi nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale circa la qualità di coltivatore diretto o la destinazione del fondo, quando il ricorrente non denunci un effettivo errore di diritto ma solo un dissenso sull'apprezzamento delle prove.
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