Cassazione Civile, Ordinanza n. 02660/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dirigente di Enel, iscritto a un fondo pensione integrativo aziendale denominato PIA e in quiescenza dal 1997, aveva chiesto il rimborso IRPEF della differenza tra l’imposta trattenuta dal sostituto d’imposta applicando l’aliquota del 34,61% e quella che egli riteneva dovuta nella misura del 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento, ai sensi dell’art. 6 l. n. 482/1985 e dell’art. 42 t.u.i.r. Il silenzio-rifiuto dell’amministrazione era stato impugnato. Dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, la CTR aveva riconosciuto solo in parte il diritto al rimborso, limitandolo agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e alle sole somme liquidate per il c.d. rendimento netto. L’Agenzia ha poi ricorso per cassazione deducendo: violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per mancata osservanza del principio di diritto fissato nel precedente giudizio di legittimità; violazione e falsa applicazione delle norme tributarie invocate e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente dato per provato il rendimento sulla base della non contestazione e di una certificazione Enel/perizia di parte, mentre spettava al contribuente dimostrare l’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e la concreta entità del rendimento tassabile al 12,50%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati congiuntamente i motivi. Ha affermato che la CTR non ha correttamente applicato il principio di diritto già enunciato in sede di rinvio: avrebbe dovuto verificare, in concreto, sia l’an dell’investimento del capitale accantonato nel fondo sul mercato, sia il quantum del rendimento effettivamente derivante da tale investimento. La Corte ha ribadito che la tassazione al 12,50% si applica solo alle somme provenienti da un effettivo rendimento netto di mercato, non a risultati ottenuti tramite mere operazioni matematiche o attuariali. Ha inoltre escluso che la prova di tale rendimento possa essere fornita da una certificazione Enel o da una consulenza/perizia di parte non idonea a specificare i criteri di quantificazione e la natura finanziaria del rendimento. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso introduttivo del contribuente. Spese di merito e del primo giudizio di legittimità compensate integralmente; spese del presente giudizio poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare il fondamento della pretesa di rimborso grava sul contribuente, attore in senso sostanziale.
art. 42 t.u.i.r.
richiamato dal contribuente per sostenere l’applicazione dell’aliquota del 12,50% sui redditi di capitale.
artt. 16 e 17 t.u.i.r.
disciplinano la tassazione separata delle somme, applicabile alla sorte capitale e agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme derivanti dalla liquidazione del rendimento netto effettivamente imputabile a investimenti di mercato del capitale accantonato.
art. 1, comma 5, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997
norma richiamata nel ricorso come parte del quadro applicabile alla tassazione delle prestazioni del fondo.
d.lgs. n. 124/1993, art. 13
richiamato dall’Ufficio per contestare l’erronea applicazione del regime fiscale alle prestazioni del fondo.
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
individua, insieme all’art. 17, il regime di tassazione separata per la sorte capitale e, per gli importi successivi al 1° gennaio 2001, per l’intera prestazione.
art. 17 d.P.R. n. 917/1986
richiamato quale base della tassazione separata delle prestazioni previdenziali integrative.
Massime di principio
- Nelle prestazioni erogate in capitale da fondi previdenziali integrativi aziendali, la ritenuta del 12,50% si applica solo alla componente che derivi da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e non a somme risultanti da meri calcoli attuariali o dalla redditività complessiva dell’impresa.
- Il contribuente che chieda il rimborso per indebita tassazione ha l’onere di provare, quale attore sostanziale, la parte della prestazione concretamente riconducibile a rendimento netto di mercato e la relativa quantificazione.
- La CTR che, in sede di rinvio, ritenga sufficiente la mancata contestazione o una documentazione priva di specificazione dei criteri di calcolo viola il principio di diritto fissato dalla Cassazione e incorre in errore di sussunzione.
- Per i fondi previdenziali integrativi, la tassazione separata si applica alla sorte capitale; la disciplina più favorevole del 12,50% resta confinata alla sola componente di rendimento effettivo maturata fino al 31 dicembre 2000.
- Quando i fatti rilevanti risultano già compiutamente accertati e la controversia è definita sul piano probatorio, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, evitando un ulteriore rinvio.
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