Ordinanza n. 5594/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Bando di concorso - prot.n.290773/2025 - di cui all'avviso pubblicato sul Sito INPA in data 11/07/25, con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell'Agenzia delle Entrate ha indetto, per diverse sedi sul territorio nazionale, la “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”; - del Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027 (PIAO) e tutti i suoi allegati; - del DPCM pubblicato lo scorso 7/08/2025 e dei relativi allegati; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento; nonche' per l'accertamento dell'interesse in capo ai ricorrenti all'annullamento del bando di concorso sopra indicato (di seguito anche “bando 2700”) al fine di accertare la presenza ed efficacia delle recenti graduatorie regionali di merito pubblicate lo scorso 13/5/2024 (e successive rettifiche) all'esito della selezione di 3.970 funzionari “trib”, con la conseguente condanna dell'amministrazione a rivalutare le modalità di assunzione (“quomodo”) che, in assenza di specifiche ragioni, è rappresentata dallo scorrimento delle graduatorie regionali preesistenti per la copertura dei posti individuati e vacanti a favore degli odierni ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - Per quanto di ragione, delle graduatorie di merito (dagli estremi ignoti) e dell’elenco dei vincitori relative alle regioni Abruzzo, Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Lazio e Uffici Centrali, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, pubblicati con il relativo avviso – anch’esso impugnato con il relativo atto di approvazione - sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 27/11/2025, relativi alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate e, con motivi aggiunti, graduatorie di merito ed elenco dei vincitori della medesima procedura
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il nuovo bando concorsuale, il PIAO 2025-2027, il DPCM e gli atti connessi, chiedendo di accertare l'efficacia delle precedenti graduatorie regionali relative alla selezione di 3.970 funzionari e di ordinare all'Agenzia delle Entrate di rivalutare le modalità di copertura dei posti vacanti, privilegiando lo scorrimento delle graduatorie preesistenti. Con motivi aggiunti hanno impugnato le graduatorie e l'elenco dei vincitori della nuova procedura. Il testo dell'ordinanza non esamina nel merito le doglianze né i profili di rito, riservandone la valutazione alla successiva sede di merito.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria della nuova procedura concorsuale, inclusi vincitori e idonei, ritenendo che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento delle domande. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione Regionale interessata. L'avviso dovrà contenere gli elementi indicati nell'ordinanza, tra cui autorità giudiziaria, numero di ruolo, parti, provvedimenti impugnati, individuazione dei controinteressati e testi integrali degli atti processuali e dell'ordinanza. L'Agenzia dovrà predisporre il collegamento informatico denominato "Atti di notifica", rilasciare un attestato dell'avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione sulla home page fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a un'istanza della parte ricorrente successiva all'integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei per pubblici proclami
Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperirne gli indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
notificazione del gravame per pubblici proclami
Richiamato quale fondamento processuale della notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
a pena di improcedibilità del gravame
Il mancato perfezionamento della notificazione o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso avverso una procedura concorsuale può pregiudicare la posizione dei vincitori o degli idonei utilmente collocati nella graduatoria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio e degli atti impugnati.
- Il termine assegnato per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova possono essere qualificati come perentori, con improcedibilità del gravame in caso di inosservanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →