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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17628/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis O.P. nei confronti di Antonino Madonia. La difesa articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e omissione istruttoria per il rifiuto da parte del Tribunale di acquisire gli atti e i provvedimenti citati nel decreto ministeriale (indagini e sentenze a sostegno della presunta perdurante operatività del mandamento Madonia), con la conseguente impossibilita della difesa a verificare la fondatezza delle asserzioni ministeriali; (2) eccezione di illegittima applicazione retroattiva delle modifiche legislative (in particolare la legge n.94/2009 e successivi interventi come il D.L. n.162/2022) che, secondo la difesa, avrebbero trasformato la natura della disciplina 41-bis e dell art. 4-bis, incidendo sui presupposti per la proroga. Il ricorso denunciava altresi violazioni degli artt. 41-bis O.P., 125 e 666 c.p.p. e richiamava principi della CEDU (art.7).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di motivare adeguatamente il diniego di acquisizione dei documenti citati nel decreto ministeriale e che tale omissione abbia determinato una carenza motivazionale. La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui la verifica della proroga 41-bis in sede di reclamo è un sindacato di merito che richiede il ponderato apprezzamento di tutto il materiale probatorio, compresi gli atti prodotti dal reclamante o richiesti dalla difesa, non solo degli elementi richiamati nel decreto ministeriale. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio da svolgersi con inalterata libertà valutativa e con acquisizione e valutazione degli atti rilevanti; la Corte non ha ritenuto necessario decidere sul secondo motivo in rovina dell'esito favorevole al ricorrente sul primo punto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis O.P. (articolato del testo unico di norme sul trattamento penitenziario)

    La Corte ribadisce che la proroga del regime 41-bis va verificata dal Tribunale di sorveglianza mediante un controllo di merito, valutando l'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale e ponderando l'intero materiale probatorio, compresi atti richiesti dalla difesa; la motivazione della proroga deve essere congrua, specifica e fondata su elementi di fatto recenti e pertinenti.

  • comma 2-bis dell'art. 41-bis O.P.

    Richiamato come parametro probatorio che indica fattori da considerare (es. posizione rivestita nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, sopravvenienza di nuove incriminazioni), la Corte afferma che tali parametri devono essere valutati dal Tribunale anche mediante acquisizione degli atti pertinenti.

  • art. 4-bis L. n. 354 del 1975

    La difesa invocava una diversa applicazione per effetto di modifiche legislative; la Corte non ha risolto il tema sul punto di merito ma ha richiamato l'esigenza che ogni valutazione abbia una motivazione autonoma e congrua; non è stata accolta la censura processuale relativa al diniego istruttorio.

  • Legge n. 94 del 2009

    La difesa sosteneva la non applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'annullamento deciso, trattando la questione come non decisiva nel presente giudizio e rimandando la trattazione al nuovo esame di merito.

  • D.L. n. 162/2022

    Citato dalla difesa e dall'odierna discussione normativa; la Corte richiama comunque che la valutazione della proroga deve fondarsi su prova concreta e motivazione puntuale; non si è pronunciata nel merito sulla presunta applicazione favorevole o sfavorevole del decreto rispetto alla normativa anteriore.

  • art. 125 e art. 666 c.p.p.

    Riferimenti procedurali richiamati dalla difesa in relazione alle istanze istruttorie e alla forma del reclamo; la Corte ha affermato che il Tribunale di sorveglianza non poteva limitarsi a un diniego formale senza confrontarsi sulle ragioni della richiesta di acquisizione degli atti.

  • art. 416-bis c.p. (richiamato nella ricostruzione della vicenda processuale)

    Richiamato per la qualificazione dei precedenti e delle imputazioni; la Corte segnala che la recente presenza di procedimenti a carico di soggetti collegati può essere presa in considerazione solo se adeguatamente documentata e confrontata con la posizione del detenuto.

  • art. 7 CEDU

    Citato dalla difesa con riferimento a profili di diritto penale sostanziale e in via di principio; non è stata data alla questione una decisione specifica nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In caso di reclamo avverso la proroga del regime 41-bis il Tribunale di sorveglianza deve svolgere un controllo di merito: valutare l'attuale capacità del detenuto di mantenere contatti con la criminalità organizzata e motivare in modo congruo e specifico la decisione.
  • Se la difesa richiede l'acquisizione di atti citati nel decreto ministeriale o utili a verificare le affermazioni sulla operatività del clan, il Tribunale deve valutare e motivare concretamente la rilevanza di tali atti e non può negarne l'acquisizione con affermazioni generiche sulla natura esecutiva del reclamo.
  • La motivazione delle proroghe non può essere automatica o stereotipa: deve indicare elementi di fatto recenti e pertinenti (es. indagini, ordinanze, sentenze) che giustifichino il pericolo concreto di ripresa dei contatti del detenuto con l'organizzazione.
  • Quando il decreto ministeriale richiama atti processuali che il detenuto o la difesa non hanno potuto conoscere, la difesa ha diritto di chiederne l'acquisizione per consentire il necessario confronto probatorio.
  • Le questioni di retroattivita o di cambiamento normativo (es. leggi o decreti che modificano 4-bis o 41-bis) devono essere affrontate nel merito ma non esonerano l'autorità giudicante dall'obbligo di motivare e documentare la sussistenza dei presupposti per la proroga.
  • Per preparare un reclamo efficace, la difesa dovrebbe: indicare con precisione gli atti da acquisire, spiegare la rilevanza rispetto ai parametri di cui al comma 2-bis dell'art. 41-bis, richiedere espressamente la valutazione degli elementi che dimostrano disconoscimento o dissociazione dal passato criminale e sollecitare una motivazione puntuale del Tribunale.

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