Ordinanza n. 4691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale ed elusiva esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, relativa alla riammissione della studentessa al percorso quadriennale e alla corretta gestione dei dati scolastici sul registro elettronico
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di appello contro una sentenza del TAR Puglia, la parte appellante aveva ottenuto una precedente ordinanza cautelare con cui era stata sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza e, conseguentemente, era stato sospeso il provvedimento dell’istituto scolastico che aveva iscritto d’ufficio la studentessa, con decorrenza dall’anno scolastico indicato negli atti, al quarto anno del liceo quinquennale anziché al percorso quadriennale frequentato. I genitori hanno successivamente proposto istanza ex art. 59 c.p.a., lamentando l’esecuzione soltanto formale e incompleta dell’ordinanza: l’istituto avrebbe formalmente riammesso la studentessa al percorso quadriennale, ma avrebbe mantenuto sul registro elettronico la pagella del primo quadrimestre e l’intero curriculum nella sezione del quarto anno del corso quinquennale, mai frequentato, rendendo nuovamente inaccessibile e priva di dati la sezione relativa al quarto anno del percorso quadriennale effettivamente frequentato. Le amministrazioni appellate, benché ritualmente informate, non hanno contestato tali allegazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di esecuzione della precedente ordinanza cautelare, rilevando che, in assenza di contestazioni da parte del Ministero e dell’istituto scolastico, doveva ritenersi accertata l’integrale mancata esecuzione del dictum cautelare. Ha ordinato al Ministero e all’istituto scolastico di dare immediata, piena e integrale esecuzione all’ordinanza, imponendo: l’inserimento nel registro elettronico della classe di appartenenza della studentessa del curriculum scolastico, della pagella del primo quadrimestre e di ogni altro dato o documento pertinente; il ripristino immediato dell’account personale della studentessa sul registro elettronico della classe di appartenenza. In ragione dell’imminenza degli scrutini e delle prove dell’esame di Stato, ha escluso l’opportunità di attendere la designazione e l’insediamento di un commissario ad acta, ordinando l’immediata applicazione della misura dopo la comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, fissandola in euro 100 per ogni giorno di inosservanza, a decorrere dal terzo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza al Ministero. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di esecuzione, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare
Consente di ottenere l’esecuzione delle misure cautelari adottate dal giudice amministrativo; nel caso concreto è stato utilizzato per ordinare l’integrale attuazione della precedente ordinanza cautelare.
art. 114 c.p.a.
combinato disposto degli artt. 59 e 114 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della condanna al pagamento di una penalità di mora per l’inosservanza del dictum cautelare.
art. 98 c.p.a.
istanza di misure cautelari ex art. 98 cod. proc. amm.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta nel giudizio di appello.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore
Ha costituito, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
eventuale riproduzione e diffusione del presente provvedimento
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi degli interessati.
Massime di principio
- L’esecuzione di un’ordinanza cautelare deve essere piena, integrale e sostanziale: non è sufficiente una formale conformazione dell’amministrazione quando le modalità operative adottate ne vanificano gli effetti pratici.
- Quando l’amministrazione destinataria di un’istanza ex art. 59 c.p.a. non contesta specificamente le allegazioni documentate relative all’incompleta esecuzione della misura cautelare, il giudice può prendere atto dell’inesecuzione sulla base degli elementi dedotti dalla parte istante.
- In presenza di particolare urgenza, collegata all’imminenza di scadenze scolastiche o di altri adempimenti non differibili, il giudice può ordinare l’immediata esecuzione della misura cautelare senza attendere la designazione e l’insediamento di un commissario ad acta.
- L’inosservanza o l’esecuzione elusiva di un’ordinanza cautelare può giustificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 114 c.p.a., la fissazione di una penalità di mora giornaliera, con decorrenza stabilita dal giudice in relazione al termine necessario per l’adempimento.
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